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01/12/2023

Indicazioni ANAC su costi della manodopera e importo assoggettato al ribasso

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha indicato che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientra nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo contrattuale.

Fattispecie
È stato chiesto all'ANAC di chiarire se, in base al disposto dell’art. 41, comma 14, del D. Leg.vo 36/2023, la percentuale complessiva di ribasso offerta dall’operatore economico vada applicata all’importo indicato negli atti di gara come ribassabile, ovvero sul valore netto risultante dalla detrazione dei costi della manodopera.
Secondo la stazione appaltante, con la formulazione dell’art. 41, comma 14, del D. Leg.vo 36/2023, il legislatore avrebbe espresso unicamente la volontà che i costi della manodopera siano scorporati e indicati separatamente dall’importo soggetto a ribasso. Da tale separata indicazione non deriverebbe, tuttavia, la non ribassabilità assoluta dei predetti costi.

Parere ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 15/11/2023, n. 528, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 41, comma  14, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso e che resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;
- l’interpretazione del dettato normativo da parte dell'ANAC (si vedano il Bando tipo 1/2023 e la Relazione illustrativa, Delib. ANAC 27/06/2023, n. 309) consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera con la libertà di iniziativa economica e d’impresa, la quale, nel suo concreto dispiegarsi, non può che comportare la facoltà dell’operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante negli atti di gara;
- seguendo tale impostazione, si spiega anche l’obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art. 108, comma 9, del D. Leg.vo 36/2023), e l'art. 110, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici in presenza dei quali la stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell’anomalia;
- il servizio giuridico del MIT ha chiarito che l'offerta economica non va costituita solamente dal ribasso operato sull'importo al netto del costo della manodopera, ma deve includerlo al suo interno; quest’ultimo non può essere considerato un importo aggiuntivo ma fa già parte dell’offerta ed è soggetto a verifica (Quesito del 19/07/2023, n. 2154 allegato; si veda anche la Sent. Breve C. Stato 09/06/2023, n. 5665).

L'ANAC ha pertanto concluso che l'art. 41, comma 14, del D. Leg.vo 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l’obbligo della stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera, i quali, tuttavia, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale.

L'ANAC ha evidenziato infine che l'art. 5 del D. Leg.vo 36/2023 - in forza del quale, nell’ambito del procedimento di gara, anche prima dell’aggiudicazione, sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede - avrebbe dovuto indurre il concorrente a confidare nella correttezza dei dati indicati dalla stazione appaltante e delle modalità con cui era stato interpretato e applicato il disposto normativo di cui all’art. 41, comma 14, del D. Leg.vo 36/2023.

Dalla redazione