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22/11/2023

Discrezionalità tecnica della s.a. per individuazione del prezzo a base di gara

Con riferimento ad una procedura di affidamento di un servizio di refezione scolastica, l'ANAC ha indicato che l’individuazione del prezzo a base di gara per singolo pasto rientra nell’esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, nel limite del rispetto dei criteri ambientali minimi e del principio di ragionevolezza e congruità.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, l'istante ha chiesto che venisse accertata l'illegittimità della legge di gara per incongruità del prezzo dei singoli pasti.

Osservazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 18/10/2023, n. 472, ha svolto le seguenti considerazioni:
- ai sensi dell'art. 34 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice appalti), le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (c.d. PAN GPP), attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri ambientali minimi (CAM);
- con il D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 10/03/2020 sono stati adottati i Criteri ambientali minimi CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari;
-  la base d’asta non corrisponde necessariamente al prezzo di mercato e tuttavia è necessario che la sua determinazione sia effettuata dalla stazione appaltante facendo riferimento a criteri verificabili e acquisendo attendibili elementi di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di una base d’asta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (Sent. C. Stato 28/09/2020, n. 5634);
- individuare una base d’asta congrua rientra nell’esercizio della discrezionalità tecnica propria della stazione appaltante e le valutazioni tecniche operate dall’amministrazione sono sindacabili nei limitati casi di complessiva inattendibilità o illogicità manifesta: sono pertanto da ritenere escludenti solo le clausole abnormi o irragionevoli che con assoluta e oggettiva certezza rendono aleatoria la remunerazione del servizio o estremamente difficoltoso il calcolo di convenienza economica, e tali quindi da precludere la partecipazione.

Posto quanto sopra, l'ANAC ha concluso che in una procedura di affidamento di un servizio di refezione scolastica, l’individuazione del prezzo a base di gara per singolo pasto rientra nell’esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, nel limite del rispetto dei criteri ambientali minimi e del principio di ragionevolezza e congruità.
Nel caso in cui tale importo risulti, di fatto, superiore al costo medio stimato per pasto previsto dal D.M. 10/03/2020 sui nuovi Criteri ambientali minimi e la stazione appaltante abbia reso noto l’iter logico seguito per la sua determinazione o, in ogni caso, abbia fornito elementi che permettono di verificarne la sostenibilità per gli operatori economici partecipanti alla gara, sussistono i presupposti per ritenere legittima la valutazione nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità tecnica.

Dalla redazione