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15/11/2023

Sistema di ecogestione e audit (EMAS), nuova guida UE

La Commissione UE fornisce una guida aggiornata con le istruzioni per aderire al sistema europeo di ecogestione e audit (EMAS) istituito con il Regolamento (CE) 1221/2009. Il sistema consente alle imprese di migliorare le proprie prestazioni ambientali, risparmiando energia e altre risorse.

Il sistema di ecogestione e audit (EMAS - Eco-Management and Audit Scheme) è un sistema di adesione volontaria destinato alle imprese e alle organizzazioni pubbliche e private che si impegnano a favore di un costante miglioramento ambientale. Per ottenere e mantenere la registrazione EMAS, le organizzazioni devono sottoporre il proprio sistema di gestione ambientale ad una valutazione di conformità da parte di un verificatore accreditato, al quale inoltre deve essere sottoposta la dichiarazione ambientale per la relativa convalida.

Con la Decisione 03/11/2023, n. 2463 (pubblicata il 10/11/2023), la Commissione europea ha fornito una guida che contiene le istruzioni e le misure necessarie per aderire al sistema, istituito con il Regolamento 25/11/2009, n. 1221. La guida sostituisce le linee guida contenute nella Decisione 04/03/2013, n. 131.

OBIETTIVI UE - La politica ambientale dell'Unione europea annovera tra i propri obiettivi quello di incoraggiare l’utilizzo di sistemi di gestione ambientale al fine di ridurre l’impatto ambientale delle varie attività. In quest’ottica i sistemi di gestione ambientale rappresentano uno degli strumenti con cui imprese e altre organizzazioni possono migliorare le proprie prestazioni ambientali, risparmiando contemporaneamente energia e altre risorse.
Con la Decisione 2463/2023, la Commissione UE intende incoraggiare l’adesione al sistema di ecogestione e audit (EMAS), fornendo una guida per le organizzazioni interessate per migliorarne la comprensione generale, indicando le modalità per aderirvi ed applicarlo, offrendo spiegazioni dettagliate e istruzioni da seguire fase per fase.

BENEFICI PER LE IMPRESE DERIVANTI DALL’ADESIONE AL SISTEMA - Al fine di incentivare le organizzazioni ad aderire al sistema EMAS, la guida mostra in primo luogo i benefici che ne derivano:
- migliori prestazioni ambientali;
- maggiori risparmi in termini di efficienza;
- garanzia di conformità ambientale e miglioramento dei processi di controllo interno;
- relazioni migliori con i portatori di interessi;
- maggiori opportunità di mercato;
- semplificazione degli obblighi.
Con particolare riferimento alle maggiori opportunità di mercato, la Decisione chiarisce che:
- la registrazione a EMAS può giovare all'attività imprenditoriale (può infatti servire a conservare i clienti esistenti ed espandere la propria attività);
- nel caso di un appalto pubblico, disporre del sistema di gestione ambientale EMAS può costituire un vantaggio in quanto le imprese registrate possono avvalersi della registrazione stessa per dimostrare di possedere i mezzi tecnici per soddisfare gli obblighi contrattuali di gestione ambientale.

Le organizzazioni di piccole dimensioni (PMI) beneficiano dei seguenti vantaggi:
- l'accesso agevolato a informazioni e programmi di sostegno specificamente definiti per le loro esigenze;
- l'applicazione di diritti di registrazione ragionevoli intesi a incoraggiare la partecipazione;
- misure di assistenza tecnica.
Inoltre le PMI, attraverso il metodo “EMAS Easy” a loro destinato, possono applicare tutti i requisiti in modo rapido, economico e semplice.

FASI DI ATTUAZIONE - La guida fornisce istruzioni dettagliate in merito alle varie fasi dell’attuazione del sistema EMAS. In particolare, il procedimento è suddiviso nelle seguenti otto fasi.

1. Pianificazione e preparazione. In tale fase rientra l’elaborazione dell’analisi ambientale sviluppata attraverso una valutazione approfondita delle attività e della struttura interna dell'organizzazione per individuare gli aspetti associati all'impatto ambientale. L'analisi riguarda i seguenti ambiti:
a. contesto organizzativo;
b. parti interessate e loro esigenze e aspettative;
c. individuazione degli obblighi giuridici applicabili in materia di ambiente;
d. individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti;
e. valutazione della significatività degli aspetti ambientali;
f. valutazione degli incidenti precedenti;
g. individuazione delle opportunità e dei rischi;
h. esame dei processi, delle pratiche e procedure esistenti.
Per ogni ambito la guida fornisce informazioni dettagliate.

2. Definizione della politica ambientale. La politica ambientale deve includere l'impegno a:
- rispettare gli obblighi normativi e le altre disposizioni che riguardano gli aspetti conseguenti alla politica ambientale;
- prevenire l'inquinamento;
- migliorare continuamente le prestazioni ambientali.

3. Elaborazione del programma ambientale. In questa fase sono fissati obiettivi e traguardi specifici e vengono elaborate misure per migliorare le prestazioni ambientali. Gli obiettivi devono essere legati agli aspetti ambientali significativi, contribuire alla politica ambientale dell'organizzazione e portare a un effettivo miglioramento delle prestazioni.
Il programma ambientale traduce la politica ambientale dell'organizzazione nella pratica quotidiana e favorisce il miglioramento continuo.

4. Istituzione e attuazione di un sistema di gestione ambientale. Per “sistema di gestione ambientale” si intende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le procedure, i processi e i mezzi per istituire, mettere in atto, realizzare, riesaminare e portare avanti la politica ambientale e la gestione degli aspetti ambientali.

5. Audit interno. Per “audit ambientale interno” si intende la valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni ambientali di un'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla tutela dell'ambiente.
L'organizzazione deve istituire una procedura di audit interno nell'ambito del sistema di gestione, che deve abbracciare le responsabilità e i requisiti per pianificare e condurre gli audit, riferirne i risultati e conservarne le relative registrazioni, e determinare i criteri di audit, il campo di applicazione, la frequenza e la metodologia.

6. Preparazione della dichiarazione ambientale. Per “dichiarazione ambientale” si intende l'informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate sui seguenti elementi riguardanti l'organizzazione:
- struttura e attività;
- politica ambientale e sistema di gestione ambientale;
- aspetti e impatti ambientali;
- programma, obiettivi e traguardi ambientali;
- prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.
Per comunicare le sue prestazioni ambientali, l'organizzazione deve tenere conto degli indicatori di prestazione ambientale che riguardano sei tematiche fondamentali: efficienza energetica, emissioni, acqua, efficienza dei materiali, rifiuti e biodiversità.
La dichiarazione deve essere convalidata da un verificatore ambientale ed è destinata alla comunicazione esterna. In tale fase sono fornite indicazioni specifiche inerenti alla predisposizione, requisiti minimi, aggiornamento e accesso al pubblico della dichiarazione.

7. Verifica esterna. In questa fase si svolge la procedura di valutazione della conformità da parte di un verificatore ambientale al fine di accertare se l'analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione e l'audit interno sono conformi alle disposizioni del regolamento EMAS.
Se constata che sono soddisfatti tutti i requisiti, il verificatore ambientale convalida, sottoscrivendola, la dichiarazione ambientale e conferma all'organizzazione le proprie attività di verifica e convalida.

8. Registrazione nel registro EMAS. Per questa fase sono forniti chiarimenti sulla procedura di registrazione EMAS. In particolare, la guida indica le modalità di presentazione della domanda, gli organismi competenti, i documenti da trasmettere, i termini da rispettare, la sospensione o cancellazione della registrazione.
A seguito della registrazione, le organizzazioni acquisiscono il diritto di usare il logo EMAS, strumento efficace per dimostrare la compatibilità delle stesse con l’ambiente e il rispetto della normativa in materia.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo della Decisione 03/11/2023, n. 2463.

Dalla redazione