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06/11/2023

Distanze tra costruzioni, rilevanza delle sporgenze con funzione abitativa

Secondo il Consiglio di Stato, ai fini del rispetto dei limiti di distanza di 10 metri tra pareti finestrate, vanno considerate anche tutte le sporgenze destinate ad ampliare la superficie abitativa dell’immobile.

Nel caso di specie la proprietaria di un edificio residenziale contestava la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittimo l’annullamento in autotutela della SCIA da lei presentata e avente a oggetto la realizzazione di un garage addossato al detto fabbricato. Il Comune, a seguito di appositi accertamenti, aveva rilevato il posizionamento dell’autorimessa a una distanza inferiore a dieci metri dalla linea esterna di un terrazzo fronteggiante, collegato, tramite porta finestra, ai restanti vani dell’appartamento vicino.

In proposito C. Stato 10/10/2023, n. 8834 ha confermato la pronuncia del TAR, condividendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nella verifica dell’osservanza delle distanze di cui all’art. 9 del D.M. 02/04/1968, n. 1444, vanno considerati i balconi, nonché tutte le sporgenze destinate, per i loro caratteri strutturali e funzionali, ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono (C. Stato 10/09/2018, n. 5307; C. Cass. civ. 19/02/2019, n. 4834).
Come già rilevato dalla sentenza appellata, le terrazze esistenti sulla proprietà dei controinteressati, munite di balaustra, non avevano una funzione di mera copertura del piano sottostante dell’edificio, ma costituivano una proiezione verso l’esterno dell’appartamento, e dunque una componente strutturale dell’edificio ove si prolunga la vita abitativa: esse si sviluppavano in continuità con il perimetro esterno del fabbricato e consentivano l’affaccio e la veduta in ogni direzione.
In sostanza ciò che rileva ai fini della computabilità nella distanza tra pareti finestrate è la funzione abitativa della sporgenza.
Nel discende che, per verificare il rispetto delle distanze tra la parete dell’autorimessa e quella finestrata dell’edificio frontistante, andava presa in considerazione la linea esterna del balcone e non la porta finestra che consente l’accesso ad esso. Sulla base di tale criterio di calcolo della distanza, sussisteva quindi il contrasto con la norma di cui all’art. 9, comma 1, del D.M. 1444/1968, che aveva determinato il contestato provvedimento di ritiro, essendo prevista nella SCIA una distanza tra le due pareti inferiore a dieci metri.

Con riferimento alla computabilità nella distanza prevista dall’art. 9, D.M. 1444/1968 del “balcone aggettante” (e cioè del balcone che sporge dalla facciata dell’edificio), si registrano, in giurisprudenza, i seguenti orientamenti:
- il balcone aggettante deve essere computato nel calcolo della distanza tra edifici poiché estendendo in superficie e volume l’edificio, costituisce corpo di fabbrica; un regolamento edilizio che stabilisce un criterio di misurazione della distanza fra edifici che non tenesse conto dell'estensione del balcone sarebbe anzi contra legem, in quanto sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a quella legale (C. Cass. civ. 17/09/2021, n. 25191; C. Cass. civ. 22/03/2016, n. 5594; C. Cass. civ. 27/06/2006, n. 17089).
- in tema di distanze legali fra edifici, mentre rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), costituiscono, invece, corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza (C. Cass. civ. 19/09/2016, n. 18282);
- per “pareti finestrate” devono intendersi non soltanto le pareti munite di vedute, ma, più in generale, tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l’esterno, quali porte balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o luce) (C. Stato 22/11/2013, n. 5557; vedi anche C. Stato 11/09/2019, n. 6136).

Dalla redazione