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11/09/2023

Circolare Agenzia entrate su novità Decreto Cessioni (Circ. 07/09/2023, n. 27/E)

Dettagli su tutti i chiarimenti resi dalla Circolare Agenzia delle Entrate 07/09/2023, n. 27/E e rinvio ad approfondimenti. Divieto esercizio delle opzioni; Deroghe: Bonus barriere architettoniche, Superbonus, Bonus diversi, deroga per specifici soggetti, immobili danneggiati da eventi sismici o metereologici; Varianti interventi edilizi agevolati; Responsabilità solidale fornitore e cessionario; Ripartizione in 10 anni quota residua credito non utilizzata; Remissione in bonis Allegato B Sismabonus; Remissione in bonis comunicazione cessione credito.

La Circolare Agenzia delle Entrate 07/09/2023, n. 27/E, reca chiarimenti su tutte le varie modifiche introdotte dal D.L. 16/02/2023, n. 11 (c.d. “Decreto Cessioni crediti”, convertito in legge dalla L. 11/04/2023, n. 38), relativamente alle opzioni per sconto in fattura o cessione del credito per i bonus fiscali edilizi e a nuove particolari fattispecie di “remissione in bonis”.
Di seguito una sintesi dei contenuti della Circolare, rinviando anche agli ampi approfondimenti da noi già tempo addietro pubblicati in merito e reperibili a partire dalla pagina: Conversione del Decreto Cessioni crediti: le novità punto per punto.

DIVIETO GENERALIZZATO DI ESERCIZIO DELLE OPZIONI - L’art. 2 del D.L. 11/2023, al comma 1, sancisce per il titolare della detrazione d’imposta, a partire dal 17/02/2023 (data di entrata in vigore del decreto), un generale divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, su tutti gli interventi per cui tali opzioni sono consentite (elencati al comma 2 dell’art. 121 del D.L. 34/2020).
Si rinvia per dettagli e approfondimenti a Cessioni crediti bonus fiscali consentite dopo la conversione in legge del D.L. 11/2023.

DEROGHE TASSATIVE AL DIVIETO - L’art. 2 del D.L. 11/2023 reca varie eccezioni al divieto generalizzato sopra descritto.

Deroga Bonus barriere architettoniche. Il generale divieto incontra una prima deroga per le spese documentate sostenute dal 01/01/2022 per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e alla eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, per i quali la detrazione spetta nella misura del 75% (vedi per dettagli Bonus eliminazione barriere architettoniche fino al 2025).
La Circolare 07/09/2023, n. 27/E (vedi punto 2.1, nota 7), sottolinea che ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, comma 1, l’opzione può essere esercitata per le spese relative agli interventi diversi da quelle che danno diritto al Superbonus, sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Ciò implica che, al momento, resterebbero escluse le spese per il Bonus barriere architettoniche eventualmente sostenute nel 2025, dato che il medesimo Bonus scade il 31/12/2025 (vedi Bonus eliminazione barriere architettoniche fino al 2025).

Deroga Superbonus. Il generale divieto incontra deroga per le cessioni di crediti riferite al Superbonus, derivanti da interventi avviati con pertinente titolo edilizio (CILAS o permesso di costruire a seconda dei casi) entro il 16/02/2023.
A tale proposito, la Circolare 07/09/2023, n. 27/E (punto 2.2), ha chiarito che:
* nei casi in cui è obbligatorio presentare la CILAS, la sua presentazione entro il 16/02/2023 è indispensabile al fine di poter mantenere il diritto alle opzioni, a prescindere dalla circostanza che in applicazione della disciplina edilizia i lavori richiederebbero un diverso titolo edilizio;
* per gli interventi iniziati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di presentazione della CILAS (05/08/2021), ai fini dell'applicazione della deroga rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente all'epoca;
* in caso di interventi su parti comuni condominiali trainanti e trainati, il diritto di opzione viene mantenuto anche in relazione agli interventi trainati effettuati sulle parti comuni dell'edificio o nelle singole unità immobiliari (si ricorda che per i condomini, al fine di fruire della deroga, entro la medesima data del 16/02/2023 deve essere stata adottata la delibera dell’assemblea condominiale di approvazione dell’esecuzione dei lavori).

Deroga Bonus diversi dal Superbonus. Il generale divieto incontra deroga per le cessioni di crediti riferite ai Bonus diversi dal Superbonus, derivanti da interventi avviati con pertinente titolo edilizio entro il 16/02/2023. A tale proposito, la Circolare 07/09/2023, n. 27/E (punto 2.3), ha ribadito che:
* in caso di interventi di edilizia libera, per i quali quindi non vi è un titolo abilitativo edilizio, occorre che i lavori siano già iniziati oppure (se i lavori non sono ancora iniziati alla data del 16/02/2023) sia già stato stipulato un contratto “vincolante” tra le parti per la fornitura di beni e/o la prestazione dei servizi relativi ai lavori;
* nel caso in cui non risultino versati acconti entro il 16/02/2023, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Deroga generale per specifici soggetti. Il generale divieto incontra deroga per le cessioni di crediti eseguite dai seguenti soggetti (deroga di carattere soggettivo):
* istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
* cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
* organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps).
A tale proposito, la Circolare 07/09/2023, n. 27/E (punto 2.4), ha chiarito che - trattandosi di una deroga di carattere soggettivo, diretta cioè a individuare i soggetti esclusi dai divieti, senza alcun riferimento all'ambito oggettivo di intervento - detti soggetti possono continuare a esercitare l'opzione di sconto in fattura e cessione del credito d'imposta sia con riferimento al Superbonus sia con riferimento a tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus.

Deroga immobili danneggiati da eventi sismici o metereologici. Il generale divieto incontra deroga per le cessioni di crediti derivanti da interventi riguardanti:
* immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi a far data dal 01/04/2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
* immobili situati nella Regione Marche, danneggiati immobili dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15/09/2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (vedi per dettagli il comma 3-quater, art. 2 del D.L. 11/2023).
A tale proposito, la Circolare 07/09/2023. n. 27/E (punto 2.5), ha ribadito che la deroga opera per gli interventi effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari abitative per le quali sia stato accertato il nesso causale tra danno all'immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Su tutte le fattispecie qui menzionate, si rinvia per dettagli e approfondimenti a Cessioni crediti bonus fiscali consentite dopo la conversione in legge del D.L. 11/2023.

VARIANTI DEGLI INTERVENTI EDILIZI AGEVOLATI - L’art. 2-bis del D.L. 11/2023 detta una norma d’interpretazione autentica in base alla quale - sia per le spese sostenute in relazione agli interventi ammessi al Superbonus sia per quelle relative agli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus - nel caso in cui siano stati presentati progetti edilizi in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto, la verifica per stabilire l’applicabilità delle deroghe deve avvenire con riferimento alla data:
* di presentazione dell’originaria CILAS;
* di presentazione dell’originario diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento da eseguire;
* della delibera di esecuzione dei lavori, in caso d’interventi condominiali.
A tale proposito, la Circolare 07/09/2023, n. 27/E (punto 2.3.1), ha chiarito che in caso di interventi condominiali trainanti e trainati, il diritto di opzione viene mantenuto anche in relazione agli interventi trainati effettuati sulle parti comuni dell'edificio o nelle singole unità immobiliari.
In altri termini, la previsione della realizzazione d’interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non  previsti nella CILAS presentata a inizio dei lavori (o nel diverso pertinente titolo edilizio), non comporta la perdita del diritto al regime riferito alla data di originaria presentazione della CILAS (o del diverso pertinente titolo edilizio).
Su tali casistiche si rinvia per dettagli e approfondimenti a Varianti in corso d’opera e bonus fiscali edilizi.

NUOVO PERIMETRO RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL FORNITORE E DEL CESSIONARIO - L’art. 1 del D.L. 11/2023, comma 1, lettera b) - mediante l’inserimento dei nuovi commi 6-bis, 6-ter e 6-quater all’art. 121 del D.L. 34/2020 - individua delle ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito d’imposta non concorre nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione qualora sia accertata la carenza dei relativi presupposti costitutivi.
A tale proposito, la Circolare 07/09/2023, n. 27/E (punto 3), ha chiarito che resta confermata l’applicabilità della disciplina di cui al comma 6 del medesimo art. 121 del D.L. 34/2020 per le ipotesi di dolo, nonché il divieto di acquisto dei crediti di cui all’art. 122-bis del D.L. 34/2020,comma 4, da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio.
Al di fuori di questi casi, la disposizione stabilisce che non ricorre l’elemento soggettivo della colpa grave e, quindi, è esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d’imposta laddove questi dimostri congiuntamente:
* di aver acquisito il credito d’imposta;
* di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell’agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito.
Inoltre, la disposizione in commento prevede che il mancato possesso della documentazione di cui al comma 6-bis, art. 119 del D.L. 34/2020 non comporta, di per sé, la sussistenza di dolo o colpa grave del cessionario, in quanto detti elementi soggettivi non sono desumibili dalla sola mancanza di detta documentazione conservando il cessionario la possibilità di “fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza”.
Su tali casistiche si rinvia per dettagli e approfondimenti a Cessione crediti bonus edilizi: responsabilità solidale del cessionario e condizioni per l’esonero.

RIPARTIZIONE IN 10 ANNI QUOTA RESIDUA CREDITO NON UTILIZZATA - L’art. 2 del D.L. 11/2023, comma 3-quinquies, dispone che per le cessioni dei crediti comunicate fino al 31/03/2023 (in luogo del termine precedentemente stabilito al 31/10/2022), il cessionario può compensare le quote in 10 anni invece che in 4 o 5 (modifiche al comma 4, art. 9 del D.L. 176/2022).
Inoltre, mentre prima tale possibilità era limitata al Superbonus, è stata ora estesa anche al Sismabonus (compreso Sismabonus acquisti) e al Bonus barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020.
A tale proposito, la Circolare 07/09/2023, n. 27/E (punto 4), ribadisce che:
* la sopracitata facoltà può essere esercitata a condizione che i crediti d’imposta elencati derivino dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31/03/2023;
* con il Provv. Agenzia delle entrate 18/04/2023, n. 132123, al quale si rinvia per completezza, sono state disciplinate le modalità di attuazione della disposizione in esame (vedi Compensazione crediti bonus edilizi in 10 anni, modalità operative).

REMISSIONE IN BONIS - Gli artt. 2-ter e 2-quinquies del D.L. 11/2023 recano due ipotesi in cui il contribuente può avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis” di cui al comma 1, art. 2 del D.L. 16/2012.

Remissione in bonis presentazione tardiva Allegato B Sismabonus. L’art. 2-ter del D.L. 11/2023 consente la remissione in bonis nel caso in cui il contribuente non abbia presentato tempestivamente l’asseverazione di efficacia degli interventi, necessaria per fruire dell’agevolazione prevista nei casi d’interventi volti alla riduzione del rischio sismico (Allegato B del D.M. 58/2017).
A tale proposito, la Circolare 07/09/2023, n. 27/E (punto 6.1) ribadisce che:
* il “termine di presentazione della prima dichiarazione utile” entro cui il contribuente può avvalersi della remissione in bonis di cui sopra è quello della “prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione”, e pertanto le spese sostenute a decorrere dal 2022 possono essere portate in detrazione solo a condizione che tutti gli adempimenti necessari ai fini del perfezionamento della remissione in bonis siano posti in essere entro il 30/11/2023 (sembra confermato, come da noi già anticipato, che non possono accedere alla remissione in bonis coloro per i quali tale prima quota era da fruire nelle dichiarazioni precedenti (dalla dichiarazione 2022 riferita ai redditi 2021, a scendere - vedi Asseverazioni Sismabonus, tempistiche presentazione e remissione in bonis);
* qualora il contribuente intenda avvalersi, in luogo della detrazione d’imposta, dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta la remissione in bonis, mediante la presentazione dell’asseverazione deve perfezionarsi prima della presentazione della comunicazione di opzione all’Agenzia delle entrate.
Vedi per dettagli Asseverazioni Sismabonus, tempistiche presentazione e remissione in bonis.

Remissione in bonis comunicazione all’Agenzia entrate cessione credito. L’art. 2-quinquies del D.L. 11/2023 prevede che è comunque consentita la presentazione tardiva della comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis rispetto al termine, fissato al 31/03/2023, per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 (o per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021), nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31/03/2023.
Il beneficiario della detrazione, secondo la norma in esame, può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la c.d. “remissione in bonis”, se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.
Restano ferme le ordinarie possibilità di procedere alla remissione in bonis, che però prevedono la necessità di pregresso contratto di cessione (vedi Cessione crediti bonus edilizi: correzione errori e remissione in bonis).
A tale proposito, la Circolare 07/09/2023, n. 27/E (punto 6.2) chiarisce che:
* la somma di 250 Euro è dovuta per sanare ciascun inadempimento del contribuente;
* ne deriva che il contribuente deve versare un importo pari a 250 Euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31/03/2023;
* qualora il contribuente abbia inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31/03/2023, versando un unico importo di 250 Euro, in luogo del versamento di 250 Euro per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro la predetta data del 30/11/2023, e sempreché sussistano i presupposti sostanziali per godere delle agevolazioni richieste.
Vedi per dettagli Cessione crediti bonus edilizi: correzione errori e remissione in bonis.

Dalla redazione