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01/08/2023

Asseverazione ENEA tardiva per il Superbonus: no alla remissione in bonis

Interpello Agenzia entrate 31/07/2023, n. 406: l’adempimento dell’asseverazione ENEA per il Superbonus, se non eseguito in tempo utile per consentire di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle entrate per la cessione del credito, non può essere sanato. Conseguentemente, anche la comunicazione non può essere rimessa in bonis.

Con la risposta a Interpello del 31/07/2023, n. 406, l’Agenzia delle entrate si è espressa sull’importante tema della omessa o non tempestiva asseverazione sul portale ENEA per il Superbonus, e sulla possibilità di applicare la remissione in bonis di cui all’art. 2 del D.L. 16/2012.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle entrate ha riguardato un intervento di Super-Ecobonus nel quale il tecnico non aveva presentato l’asseverazione in tempo utile per poter effettuare la comunicazione della cessione del credito all’Agenzia delle entrate nel termine previsto (nella fattispecie, il 31/03/2023, in riferimento alle spese sostenute nel 2022).
In conseguenza di ciò, il contribuente ha chiesto all’Agenzia delle entrate chiede se vi fosse nel caso descritto la possibilità di fruire dell’istituto della “remissione in bonis”, di cui all’art. 2 del D.L. 16/2012, comma 1, inviando tardivamente l’asseverazione ENEA per poi fruire del medesimo istituto anche per la comunicazione della cessione credito (ipotesi, questa, già pacificamente prevista, vedi: Cessione crediti bonus edilizi: correzione errori e remissione in bonis).
A tal proposito, il contribuente faceva presente che l’invio tardivo all’ENEA della scheda descrittiva dell’intervento (adempimento dovuto per l’Ecobonus “ordinario”) può essere oggetto di remissione in bonis, come indicato dall’Agenzia entrate nella Circolare 26/06/2023, n. 17/E, a pag. 135.

L’Agenzia delle entrate ha affermato che l’asseverazione del tecnico abilitato è una condizione sostanziale e non un adempimento formale; pertanto, la sua assenza o non tempestiva presentazione non consente il ricorso all’istituto della remissione in bonis.
Conseguentemente, non è altresì possibile, nel caso esaminato, sanare l’omessa comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito. (*)
Ciò poiché la finalità della remissione in bonis è quella di evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale in esito ad un mero inadempimento comunicativo o di natura formale, purché sussistano le condizioni sostanziali che, secondo l’Agenzia, in questo caso non ricorrono.

(*) Come detto, la fattispecie esaminata riguardava il termine utile per poter fare tempestivamente la comunicazione all’Agenzia delle entrate per la cessione del credito; presumibilmente tali conclusioni vanno estese anche al caso di mancata presentazione entro il termine di 90 giorni dalla fine lavori, come disposto dall’art. 3 del “Decreto Asseverazioni”, cfr. https://www.legislazionetecnica.it/6616330/normativa-edilizia-appalti-pr...).

Dalla redazione