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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 14/04/2017

Disciplina delle condizioni di accesso all’incremento dell’incentivazione prevista dal decreto 6 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e biogas.
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Premessa


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, di attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

V

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Art. 1. - Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per la verifica e la comunicazione del rispetto delle condizioni di a

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Art. 2. - Comunicazioni a carico del gestore dell'impianto

1. Il gestore dell'impianto invia all'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente competente, di seguito Agenzia, ai fini della verifica iniziale di idoneità del sistema SME o del sistema SAE:

a) il progetto del sistema SME o del sistema SAE, con le istruzioni tecniche per l'esercizio e la manutenzione, inclusa l'ubicazione del sistema presso l'impianto di combustione e l'ubicazione dei punti di campionamento e misura.

b) le procedure di calibrazione/taratura, garanzia di qualità dei dati e validazione delle misure, con la documentazione comprovante il rispetto delle perti

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Art. 3. - Verifica iniziale di idoneità del sistema e verifica dei dati di monitoraggio

1. A seguito della ricezione delle informazioni di cui all'art. 2, comma 1, le agenzie valutano, ai fini della verifica iniziale di idoneità del sistema SME o del sistema SAE:

la capacità del sistema di misurare le sostanze nelle emissioni, in qualsiasi condizione di esercizio dell'impianto, in relazione alle caratteristiche delle sostanze stesse e dei valori da rispettare, verificando in particolare l'idoneità del sistema rispetto alle caratteristiche ed alle pertinenti norme tecniche e prescrizioni dell'art. 9;

la correttezza delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

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Art. 4. - Controlli successivi

1. Fatte salve le eventuali attività sul campo finalizzate alla verifica iniziale di idoneità, le agenzie effettuano controlli presso gli impianti assicurando, per ciascun impianto, almeno un controllo ogni due anni civili durante i quali l'impianto sia in esercizio per uno o più mesi. Tali controlli, organizzati anche sulla base delle comunicazioni relative alle attività di calibrazione e taratura periodiche dell'art. 2, comma 6, sono

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Art. 5. - Convenzioni per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli

1. La verifica iniziale di idoneità di cui all'art. 3, comma 1, la verifica dei dati di cui all'art. 3, comma 3, ed i controlli di cui all'art. 4 possono essere, interamente o parzialmente, delegati dalle agenzie, attraverso apposite convenzioni, a laboratori pubblici o privati o ad altri enti aventi una specifica competenza in materia. I soggetti ai quali sono delegati attività sul campo e controlli presso gli impianti devono essere accreditati ai sens

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Art. 6. - Decorrenza del premio tariffario

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il periodo di accesso al premio decorre dal primo mese civile successivo alla data in cui il gestore dell'impianto utilizza un sistema SME o un sistema SAE soggetto a positiva verifica iniziale di idoneità e

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Art. 7. - Comunicazione del rispetto delle condizioni per l'accesso al premio tariffario

1. Le agenzie comunicano al Gestore dei servizi energetici, utilizzando l'indice dell'allegato I, gli esiti della verifica

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Art. 8. - Costi delle attività di verifica e controllo

1. I costi delle attività di verifica, dei controlli e delle comunicazioni di cui al presente decreto sono posti a

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Art. 9. - Sistemi di monitoraggio delle emissioni

1. Ai fini dell'accesso al premio il gestore di impianti di potenza termica nominale superiore a 15 MW deve utilizzare, per il monitoraggio delle emissioni, un sistema SME conforme alla norma UNI EN 14181 e, per quanto non disposto da tale norma, alle prescrizioni previste dall'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006 e dalle pertinenti n

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Allegato I - Indice della comunicazione al Gestore dei sevizi energetici

1. La comunicazione prevista dall'art. 7 deve contenere i seguenti elementi:

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Allegato II - Tariffe delle attività di verifica e comunicazione


1. Le tariffe previste dall'art. 8 sono individuate con le seguenti modalità:

a) verifica iniziale di idoneità del sistema SME o del sistema SAE, incluse le eventuali attività sul campo finalizzate a tale verifica iniziale: tariffa base di 360 euro, con l'aggiunta dei costi relativi alle s

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Allegato III - Monitoraggio delle emissioni


Sezione I. Caratteristiche e prestazioni minime del sistema SAE

1. Fatte salve le specifiche diverse indicazioni previste dal presente allegato, il SAE è soggetto alle disposizioni dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 relative ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti i valori limite mensili di emissione.

2. Fermo restando quanto prescritto dal punto 5.1.2 dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, il SAE deve rilevare e registrare le concentrazioni, nelle emissioni, degli inquinanti previsti dalla tabella dell'allegato 5 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dei principali parametri di processo (tenore di O2 libero, tenore di vapore acqueo, temperatura, stato di impianto, portata).

3. I mesi civili per cui non sia rispettato l'indice minimo di disponibilità mensile delle medie orarie valide previsto dai punti 2.4. e 5.2.3. dell'allegato VI alla parte q

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