Estratto da Sent. C. Cass. civ. 24/02/2004, n. 3640

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26.2.1996 Folino Vittorio e Spanò Assunta convenivano in giudizio avanti il pretore di Milano - Sez. distaccata di Legnano - Bisignano Vincenzo e ne chiedevano la condanna alla rimozione della autovettura Fiat 500 da lui parcheggiata nel cortile comune antistante l'abitazione degli attori ed al risarcimento dei danni.

Il Bisignano nel costituirsi eccepiva di aver ceduto la proprietà della vettura al padre Giuseppe.

Giuseppe Bisignano spiegava intervento volontario nel procedimento e resisteva eccependo la litispendenza con altra causa (RGN 22906/1994) pendente tra le stesse parti e in grado di appello avanti ad altro giudice del Tribunale di Milano avente il medesimo oggetto. Nel corso dell'istruttoria le parti davano atto che l'autovettura era stata sostituita con una Fiat 126, ed il Pretore, al termine di essa, emetteva sentenza del 6.11.97, con cui accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Bisignano Vincenzo e respingeva quella di litispendenza; in accoglimento della domanda degli attori condannava Bisignano Giuseppe a rimuovere l'autovettura dal cortile antistante la abitazione di Folino e Spanò.

Bisignano Giuseppe proponeva appello e ribadiva l'eccezione di litispendenza e la legittimità del proprio comportamento ai sensi dell'art. 1102 c.c..

Il Tribunale adito, con sentenza 9518/2000 del 27.7.2000 respingeva l'eccezione di litispendenza con la causa n. 22906/94, pendente innanzi al tribunale di Milano, avente ad oggetto la turbativa della proprietà esclusiva o comune del cortile, confermando altresì la sentenza del pretore, ritenendo che la collocazione continua della autovettura del Bisignano in uno spazio comune del cortile costituisce un abuso del diritto del comproprietario ed impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello stesso spazio. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per Cassazione Bisignano Giuseppe con due motivi.

Folino Vittorio e Spanò Assunta resistono con controricorso.


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