Estratto da Circ. Ag. Entrate 19/01/2007, n. 1/E

7.1 PREMESSA

Il comma 18 dell'articolo 2 del decreto ha riformulato i commi 7 ed 8 dell'articolo 36 del D.L. n. 223 del 2006, che recano disposizioni volte a rendere fiscalmente indeducibile l'ammortamento delle aree occupate da costruzione, introducendo altresì il comma 7-bis all'interno del medesimo articolo 36.

Di seguito si commentano le norme del D.L. n. 223 del 2006 nella nuova formulazione vigente.

Il nuovo comma 7 dell'articolo 36 del D.L. n. 223 del 2006 stabilisce che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, nell'eventualità che non siano già state acquistate autonomamente in precedenza, sarà pari al maggiore tra:

- il valore separatamente esposto in bilancio nell'anno di acquisto;

- il valore ottenuto applicando il 20 per cento o - per i fabbricati industriali - il 30 per cento al costo di acquisto complessivo dell'immobile, comprensivo del valore dell'area.

La principale novità, rispetto al testo originario del D.L. n. 223 del 2006, consiste nell'eliminazione dell'obbligo di determinare il valore dell'area mediante perizia di stima.

Il nuovo comma 7-bis dell'art. 36 del D.L. n. 223 del 2006, con riferimento ai fabbricati strumentali acquisiti in locazione finanziaria, prevede in modo speculare l'indeducibilità della quota capitale dei canoni riferibile alle medesime aree.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 36 - che espressamente deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 R (c.d. Statuto del Contribuente) - i commi 7 e 7-bis si applicano con riferimento agli immobili acquisiti a decorrere dal «periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (n.d.r. il D.L. n. 223 del 2006)», ovvero alla data del 4 luglio 2006.

Il comma 8 prevede, inoltre, che le disposizioni dei commi 7 e 7-bis si applicano anche ai fabbricati acquisiti nei periodi di imposta precedenti a quelli in corso al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006. Per gli immobili acquisiti in leasing la disposizione si applica, pertanto, anche in riferimento ai contratti stipulati prima del 4 luglio 2006.


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