Comma abrogato dalla L.R. 01/03/2016, n. 20.

Il comma 2 dell’articolo 6 così recitava:

“2. I titolari di diritti esclusivi di pesca ne danno comunicazione alle province entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esibendo la relativa documentazione probatoria.”

Dalla redazione