Lettera modificata dall'art. 53, comma 3, della L.P. 20/03/2000, n. 3; dall’art. 78, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10; dall'art. 28, comma 17, della L.P. 29/12/2016, n. 19 e, successivamente, abrogata dall’art. 37, comma 18, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"a) progetti di importo non superiore a 1.000.000 di euro;".

Dalla redazione