Articolo inserito dall’art. 18, comma 1, della L.P. 03/08/2012, n. 18 e, successivamente, abrogato dall’allegato A, della L.P. 27/12/2021, n. 21, con efficacia dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 35-bis - Tassatività delle cause di esclusione

1. L'amministrazione aggiudicatrice esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste da questa legge, dal regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge applicabili, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle."

Dalla redazione