Articolo prima sostituito dalla L.P. 07/04/2011, n. 7 e poi abrogato dalla L.P. 09/03/2016, n. 2.

Ai sensi dell’art. 72, comma 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

L’articolo così recitava:

“Art. 35 (Requisiti di ordine generale) — 1. In materia di requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori si applica la normativa statale.”

Dalla redazione