Commi abrogati dalla L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitavano:

“1. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, all'attività contrattuale dei comuni, singoli o associati, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di questo capo, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano. I comuni disciplinano con regolamento gli aspetti organizzativi della materia nel rispetto delle norme comunitarie e provinciali concernenti le procedure contrattuali. Resta esclusa l'applicabilità degli articoli 4, commi 1 e 2, 10, 13, comma 3, 15, comma 4, 16, 20, comma 9, 22, 25, 26, 26 bis, 30, 31, comma 5, 32, 36, commi 1 e 2 e 38.

2. I comuni, singoli o associati, qualora non approvino propri capitolati generali in forma di regolamento, possono richiamare nei contratti i capitolati generali della Provincia o dello Stato.”

 

Il comma 2 dell’art. 72 della L.P. 09/03/2016, n. 2 dispone che i presenti commi continuano ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

Dalla redazione