Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, della L.R. 05/04/2019, n. 14, così recitava:

“Art. 8. - (Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3)

1. Dopo il capo III della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), è inserito il seguente:

“Capo III-bis - Salvaguardia del territorio e sviluppo socio-economico delle zone montane

Art. 11-bis (Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane)

1. A partire dall'anno 2004 gli impianti funicolari aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefori, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di un comune montano, sono esentati dal pagamento di canoni di concessione in relazione all'attraversamento o utilizzo di aree o altri beni demaniali regionali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli impianti destinati al trasporto di cose, funzionanti con la forza di gravità ovvero muniti di forza motrice.

Art. 11-ter (Compendio unico agricolo di montagna)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5-bis della legge 97/1994, il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purché destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori dei comuni montani, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:

a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;

b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all'articolo 11 quater, per un periodo di quindici anni dall'acquisto.

Art. 11-quater (Superficie minima indivisibile)

1. La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5 bis, commi 1 e 6, della legge 97/1994, rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 11-ter.

2. Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura di cinque ettari.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 3/2014, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le disposizioni degli articoli 11 bis, 11-ter e 11-quater si applicano a decorrere dal 17 marzo 2014.”.”

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