Articolo abrogato dalla L.R. 19/11/2014, n. 36, così recitava:

“Art. 60 - (Attività temporanee) — 1. In occasione di fiere, feste, mercati, sagre enogastronomiche o di altre riunioni straordinarie di persone, si possono svolgere attività temporanee di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Nella SCIA di cui all’articolo 18 il soggetto richiedente deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12 e di rispettare le normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

3. Le attività temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e possono essere svolte solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

4. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni della presente legge, salvo il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.”

Dalla redazione