Articolo abrogato dalla L.R. 19/11/2014, n. 36, così recitava:

“Art. 59 - (Limitazioni all'esercizio dell'attività) — 1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.”

Dalla redazione