Articolo abrogato dalla L.R. 01/12/2017, n. 42.

L’articolo 4 così recitava:

“Art. 4 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 13/2002

1. Al comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), le parole “e marittime” sono soppresse e le parole “alla Regione, che lo esercita con atto del Presidente dell’Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia” sono sostituite dalle seguenti: “all’Ente Tutela Pesca”.”

Dalla redazione