Comma abrogato dall’art. 1, della L.R. 31/07/2001, n. 35, così recitava:

“1. Le strade già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale di cui all'art. 822 del codice civile entrano a far parte del demanio regionale ad eccezione di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 59. Le forme ed i modi della gestione di tali strade sono individuati con successivo provvedimento della Regione ai sensi della L.R. n. 3 del 1997.”.

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