Articolo abrogato dall’art. 15, comma 1, della L.R. 17/07/2007, n. 23, così recitava:

“Art. 58 - Funzioni riservate alla Regione in materia di inquinamento acustico

1. Oltre alle competenze stabilite all'art. 4 della legge n. 447 del 1995 richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni relativi a:

a) l’indicazione dei criteri e delle procedure per la redazione da parte delle imprese dei piani di risanamento acustico;

b) l'indicazione dei criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonché delle procedure per l'acquisizione dei medesimi piani ai fini della predisposizione del piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;

c) l'approvazione dei piani pluriennali degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto;

d) l’emanazione di direttive per le attività di monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale;

e) la promozione di iniziative per l'educazione e l'informazione dei cittadini finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento acustico;

f) la promozione di attività di ricerca o studi, con interventi a carattere sperimentale e per l'innovazione tecnologica, sui sistemi per la riduzione dell'inquinamento acustico;

g) la fissazione di norme atte a regolare l'attività urbanistica ed edilizia nelle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale.”.

Dalla redazione