Articolo abrogato dall’art. 81, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

“Art. 212. - Amministrazione e godimento dei beni parafernali

La moglie ha il godimento e l’amministrazione dei beni parafernali.

Se al marito è stata conferita la procura di amministrare tali beni, con l’obbligo di render conto dei frutti, egli è tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore.

Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l’obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli già consumati.”

Dalla redazione