Articolo sostituito dall’art. 111, della L. 19/05/1975, n. 151.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 23/07/1996, n. 297 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell’assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale.

La Sent. Corte Cost. 21/12/2016, n. 286 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dal presente articolo, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; la stessa sentenza ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del comma 1, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.

Dalla redazione