Articolo abrogato dall’art. 73, comma 1, della L. 31/05/1995, n. 218, così recitava:

Art. 30. - Rinvio ad altra legge

Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.”

Dalla redazione