Articolo inserito dall’art. 4, della L. 05/06/1967, n. 431 e, successivamente, abrogato dall’art. 67, della L. 04/05/1983, n. 184, così recitava:

Art. 314/19. - Azione revocatoria dello stato di adottabilità

Quando lo stato di adottabilità è pronunciato con sentenza, è ammesso il ricorso per revocazione a norma dell’articolo 395 del codice di procedura civile.

L’azione non è esperibile se è intervenuta dichiarazione di adozione.”

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