Articolo abrogato dal D.P.R. del 30/05/2002 n. 115. L’articolo 90 così recitava: “Art. 90. - (Onere delle spese) - Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal giudice.”

Dalla redazione