Articolo abrogato dalla L. 25/06/1999, n. 205, così recitava:

"Art. 275. (Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico) — Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni od onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno."

Dalla redazione