Comma abrogato dalla L. del 05/08/1978 n. 457. Il comma 1 dell’articolo 37 così recitava: “Nel caso di procedimento esecutivo sull’immobile costruito su area in concessione superficiaria o in proprietà, l’immobile potrà essere aggiudicato, in concessione superficiaria o in proprietà, a soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione di case economiche e popolari.” Abrogazione riconfermata dalla L. del 29/07/1980 n. 385.

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