Articolo abrogato dal D.L. 13/05/1991, n. 152 (L. 12/07/1991, n. 203) e poi dal D.P.R. 21/12/1999, n. 554, a decorrere dal 28/07/2000.

L’articolo 334 così recitava:

“Articolo 334

Occorrendo il caso che il deliberatario, nell'atto della stipulazione del contratto definitivo, volesse cedere il suo appalto ad altro imprenditore, l'Amministrazione ha diritto di rifiutarvisi, se il nuovo appaltatore non riunisce i requisiti che lo avrebbero fatto ammettere all'asta per la medesima impresa.”

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