Articolo modificato dall’Avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214.

La Sent. Corte Cost. 11/05/2006, n. 191 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a “i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati”, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.

In seguito, il presente articolo è stato sostituito dell'art. 3, comma 10, dell’Allegato 4, del D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104.

Dalla redazione