Comma abrogato dall’art. 56, comma 1, del D. Leg.vo 05/02/1997, n. 22.

In seguito tale abrogazione è stata confermata dall’art. 264, comma 1, del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152.

Il comma così recitava:

3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.”

Dalla redazione