Ai fini del conseguimento dell’attestato di qualificazione, la verifica circa l’assenza delle cause ostative antimafia ex art. 38, comma 1, lettera b), del D. Leg.vo 163/2006 deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti indicati dal comma 2-bis dell’art. 85 del D. Leg.vo 159/2011, quale ulteriore garanzia dell’affidabilità morale dell’impresa che intende ottenere l’attestato di qualificazione.

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