Ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199, il biometano, che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, prodotto a partire da sostanze classificate come rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo, cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti del presente articolo.

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