Il comma 2 dell’art. 1 dell’Ord. P.C.M. 28/11/2016, n. 5 dispone:

“2. Per la delocalizzazione temporanea di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 205 del 2016, i soggetti legittimati possono avviare immediatamente gli interventi di fornitura ed installazione di impianti e macchinari, nonché ogni ulteriore intervento urgente sulle strutture produttive, secondo le modalità e le procedure stabilite con la presente ordinanza, salva la facoltà di richiedere il rimborso delle spese sostenute ai sensi del comma 7 del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 205 del 2016, con le modalità specificate al successivo art. 4.”

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