Ai sensi del comma 603 dell’articolo 1 della L. 28/12/2015, n. 208:

“603. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le risorse disponibili sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell’8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo “Convergenza”.”

Dalla redazione