Articolo abrogato dall’art. 109, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

Art. 259. - Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale

Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell’altro coniuge, salvo che questi abbia già dato il suo assenso al riconoscimento”.

Dalla redazione