Articolo abrogato dall’art. 88, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

“Art. 220. - Amministrazione della comunione

Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione.”

Dalla redazione