Articolo abrogato dall’art. 34, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

Art. 152. - Separazione per condanna penale

La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell’ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero è stato sottoposto all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l’interdizione è anteriore al matrimonio e l’altro coniuge ne è consapevole.”

Dalla redazione