Articolo abrogato dall’art. 196, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

Art. 595. - Coniuge del binubo

Il coniuge del binubo non può ricevere da questo per testamento, sulla disponibile, più di quanto consegue, sulla disponibile stessa, il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni. Per determinare la porzione del coniuge devono calcolarsi le donazioni da lui ricevute.

L’eccedenza di cui è stato disposto a favore del coniuge, anche per donazione, deve essere divisa in parti eguali tra il coniuge medesimo e tutti i figli del testatore.”

In seguito, la Sent. Corte Cost. 20/12/1979, n. 153 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

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