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Deliberaz. Consiglio/Assemblea LegislativaR. Veneto 01/08/2023, n. 85

Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993". (Proposta di deliberazione amministrativa n. 66).
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Testo del documento

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

RICORDATO che con la legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 è stato approvato il Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio";

RICORDATO ALTRESÌ che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via incidentale, dell'articolo 1 della L.R. n. 2/2022 che approva il Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027, sia in ordine alla scelta della Regione del Veneto di approvare il piano faunistico venatorio con legge anziché con un atto amministrativo, sia, relativamente al contenuto del Piano, nella sola parte in cui, applicando un criterio di natura altimetrica, ha disposto, come si desume dagli allegati al Piano riportanti rispettivamente le cartografie e la relazione al Piano, l'esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla Zona Faunistica delle Alpi (ZFA), per violazione di una pluralità di parametri costituzionali e relative norme interposte;

ATTESO che con sentenza n. 148 del 2023 la Corte Costituzionale ha ritenuto entrambe le questioni fondate, con riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, pronunciandosi nel senso che "l'approvazione del piano con atto amministrativo, anziché con legge..... consente una tutela più efficace e adeguata alle peculiari esigenze dell'ambiente e della fauna, dal punto di vista sia della completezza dell'istruttoria, sia dell'effettività della tutela giurisdizionale, sia della maggiore flessibilità nell'adeguamento a eventuali mutamenti della situazione di fatto. Pertanto, è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 10 della legge n. 157 del 1992, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, che ha approvato il piano faunistico-venatorio con legge, anziché con un atto amministrativo";

ATTESO ALTRESÌ che ne consegue come il Piano faunistico-venatorio regionale, ivi compreso il Piano 2022-2027, deve essere approvato con una deliberazione amministrativa anziché legislativa;

RICORDATO, INOLTRE che la Corte Costituzionale precisa anche che "ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 157 del 1992, la ZFA è «individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina»" e che "il legislatore statale, che ha dettato standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, non ha quindi fatto riferimento a dati puramente morfologici, né ha ritenuto il fattore altimetrico un criterio prioritario per individuare la ZFA" e quindi "la decisione della Regione Veneto di affidarsi unicamente al dato altimetrico per escludere il territorio di alcuni comuni dalla ZFA, senza valutare l'effettiva presenza di flora e fauna alpina, comporta un abbassamento degli standard minimi di protezione, in contrasto con l'art. 11, comma 1, della legge n. 157 del 1992 e, per esso, con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.";

CONSIDERATO che, sotto un profilo di diritto l'Amministrazione regionale ha l'obbligo giuridico, che discende dall'articolo 30 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, di adeguarsi alla decisione di accoglimento della Corte costituzionale, atteso che non possono trovare applicazione norme dichiarate incostituzionali;

CONSIDERATO, INOLTRE che l'annullamento della legge da parte della Corte Costituzionale non determina delle conseguenze automatiche sull'attività amministrativa, ovvero sugli atti assunti in attuazione del Piano faunistico-venatorio, e che l'Amministrazione regionale non potrà che conformarsi alla pronuncia medesima e l'attività di adeguamento dovrà esplicarsi anche nella rimozione e/o nell'adozione di tutti quegli atti che conseguono alla dichiarazione di illegittimità della legge al fine di non far perdurare l'applicazione della legge dichiarata incostituzionale attraverso gli atti amministrativi che da essa ne sono derivati e che, diversamente, continuerebbero a produrre effetti giuridici nell'ordinamento, nonostante l'esistenza di un giudicato costituzionale;

CONSIDERATO, ALTRESÌ che ne consegue come l'atto di esecuzione del giudicato, oltre che a rinnovare il contenuto del Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027, mutandone la natura, da legislativa a deliberativa, deve, contestualmente, adeguare la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale e del richiamo all'osservanza dei criteri posti dall'articolo 11 della L. n. 157/1992, ai sensi del quale "il territorio delle Alpi, individu

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Allegato A - Regolamento di attuazione, ivi compresi Statuti tipo di Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini

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Allegato B - Cartografie che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini

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Allegato C - Relazione al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica

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Allegato D - Rapporto ambientale

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Allegato E - Rapporto ambientale - valutazione di incidenza ambientale

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Allegato F - Rapporto ambientale - sintesi non tecnica

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Allegato G - Parere della Commissione regionale valutazione ambientale strategica n. 152 del 1° luglio 2021 corredato da relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) datata 1° luglio 2021 e da scheda con il parere relativo alle osservazioni

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