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D. P.G.R. Toscana 08/08/2003, n. 48/R

Regolamento forestale della Toscana.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 17/01/2005, n. 43
- D.P.G.R. 16/03/2010, n. 32/R
- D.P.G.R. 05/05/2015, n. 53/R
- D.P.G.R. 19/02/2019, n. 11/R
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TITOLO I - NORME GENERALI
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 e di seguito denominata legge forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 39 della citata legge.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei seguenti atti:

a) piani e regolamenti delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), da ultimo modificata dalla

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Art. 2 - Aree boscate

1. Ai fini dell'individuazione delle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 3, comma 4 della legge forestale, nelle formazioni arboree ed arbustive, costituite da vegetazione forestale di cui all'allegato A della legge forestale, in cui la componente arborea non raggiunga la densità o la copertura di cui all'articolo 3, comma 1 della stessa legge, la copertura determinata dalla componente arborea si somma a quella della componente arbustiva al fine del raggiungimento della copertura minima del 40 per cento.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge forestale, la continuità della vegetazione forestale non è

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Art. 3 - Caratteristiche delle aree di cui all'articolo 3, comma 5 della legge forestale

1. Le aree di cui all'articolo 3, comma 5 della legge forestale sono così definite:

a) "parchi urbani": le aree su cui sia presente vegetazione forestale, che siano destinate ad attività ricreative e sociali, pubbliche o ad uso pubblico e la cui destinazione a parco o verde pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti;

b) "giardini": aree a verde di pertinenza di edifici esistenti su cui sia presente anche vegetazione forestale ed aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

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Art. 4 - Cauzioni a garanzia

1. Nei casi previsti dalla legge forestale o dal presente regolamento, i depositi cauzionali a garanzia sono costituiti mediante depositi o titoli banca

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Art. 5 - Pubblicità degli atti degli enti locali competenti di cui all'articolo 39, comma 6 della legge forestale

1. Le disposizioni e le specifiche tecniche di cui all'articolo 12, comma 2, all'articolo 1

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TITOLO II - TUTELA DELL'AREA FORESTALE
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CAPO I - DISCIPLINA GENERALE
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Art. 6 - Domanda di autorizzazione e dichiarazione

1. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di cui ai capi II e III del presente titolo sono presentate, agli enti competenti ai sensi della legge forestale con le modalità stabilite nei relativi regolamenti.N11

1 bis. Le procedure e la modulistica di cui all’articolo 40 della l.r. 39/00 sono finalizzate all’utilizzo del sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) il cui utilizzo è obbligatorio ai sensi del comma 2 bis dello stesso articolo. A tal fine la Giunta regionale indica le necessarie norme tecniche per l’utilizzo del SIGAF. Il SIGAF fa parte ed è conforme alle disposizioni del si

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Art. 7 - Autorizzazione e dichiarazione

1. Le autorizzazioni di cui ai capi II e III del presente titolo sono rilasciate entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatta eccezione per le autorizzazioni nell'ambito dei parchi nazionali, regionali, provinciali e nelle riserve naturali, di cui all'articolo 68 della legge forestale, per i quali i termini si conformano a quanto previsto dall'articolo 13 della l. 394/1991.

2. Nei casi in cui il presente re

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Art. 8 - Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione per i tagli boschivi

1. Le autorizzazioni per tagli boschivi, comprese le eventuali opere connesse autorizzate contestualmente, hanno validità per l'anno silvano in corso e per i due anni silvani successivi. Per anno silvano si intende il periodo dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno seguente. Nell'autorizzazione può essere indicato un termin

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Art. 8-bis - Art. 8-ter - Omissis


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Art. 8-quater - Contenuti, modalità e criteri per l'implementazione della sezione del SIGAF dedicata alle comunità del bosco

N30

1. Per l'implementazione della sezione del SIGAF dedicata alla costituzione delle comunità del bosco, gli enti competenti di cui all'articolo 3-ter della legge forestale adottano un avviso di mani

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Capo II - Disciplina dei tagli boschivi
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Sezione I - Sezione III - Omissis
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Sezione IV - Tagli di manutenzione
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Art. 38 - Norme generali

1. Si definiscono "tagli di manutenzione" i tagli nei boschi della vegetazione arbustiva ed arborea destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche, sia naturali che artificiali.

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Art. 39 - Tagli nelle aree di pertinenza di elettrodotti

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti:

a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 volts), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 12 metri per lato;

b) per le linee ad alta tensione (tra 30 e 150.000 volts), una fascia di larghezza corris

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Art. 40 - Tagli nelle aree di pertinenza di altre reti di servizio pubblico

1. Si considera area di pertinenza di altre reti di servizio pubblico, quali reti telefoniche, metanodotti e funivie, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o c

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Art. 41 - Tagli nelle pertinenze della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti

1. Ai fini dell'applicazione “delle norme della presente sezione”N13, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di 6 metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.

2. Nelle pertinenze della via

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Art. 42 - Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche

1. In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è consentito il taglio della vegetazione forestal

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Sezione V - Omissis


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Sezione VI - Opere connesse al taglio dei boschi
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Art. 45 - Opere permanenti

1. Si definiscono permanenti le opere, destinate ad uso continuativo o ricorrente, per l'accesso al bosco e per le attività selvicolturali ed aziendali in genere. In particolare sono considerate permanenti le seguenti opere:

a) "strada forestale": strada permanente, ad uso privato, destinata al transito dei veicoli aziendali, anche pesanti ove lo consentano le dimensioni, per il collegamento delle zone boscate

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Art. 46 - Opere temporanee

1. Si definiscono temporanee le opere il cui impiego è limitato alla durata delle operazioni colturali nel bosco. In particolare si considerano temporanee le seguenti opere:

a) "pista temporanea di esbosco": tracciato per il transito dei mezzi di servizio impiegati per la realizzazione degli interventi colturali nel bosco e per l'esbosco del legname. Si può trattare di tracciati esistenti, N15oppure di nuovi tracciati che comportano limitati movimenti e modificazioni del terreno;

b) "imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname": aree destinate all'accumulo in cataste del legname derivante dal taglio del bosco, poste in genere a lato delle strade o piste forestali. Può trattarsi di imposti o piazzali esistenti o di nuova realizzazione purché di superficie limitata e con scarpate non superiori a 1 metro;

c) "condotte, canali temporanei e linee di esbosco": interruzioni della vegetazione forestale, attuate senza movimenti di terreno e senza estirpazione di ceppaie, al fine di esboscare il legname con trattore, teleferiche, gru a cavo o altri mezzi.

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Art. 47 - Sentieri o mulattiere

1. Si definiscono "sentieri" o "mulattiere" le vie di accesso al bosco destinate al transito di persone a piedi, a cavallo o con bestiame da soma aventi una larghezza m

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Art. 48 - Manutenzione delle opere

1. Nelle strade, piste, piazzali ed imposti permanenti esistenti è liberamente esercitabile la manutenzione ordinaria che non comporta modificazioni delle dimensioni delle opere o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:

a) il livellamento del piano viario o del piazzale;

b) il ricarico con inerti;

c) la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali;

d) il tracciamento o il ripristino degli sciacqui trasversali;

e) il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;

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Sezione VII - Omissis


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CAPO III - Omissis
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CAPO IV - PREVENZIONE, SALVAGUARDIA E TUTELA DEL TERRITORIO DAGLI INCENDI BOSCHIVI
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Art. 58 - Azioni a rischio d'incendio

1. Costituiscono azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera a) della legge forestale:

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Art. 59 - Aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi

1. Le seguenti aree sono soggette a tutte le norme di prevenzione relative alle azioni di cui all'articolo 58, comma 1:

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Art. 60 - Aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi

1. Le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi di cui all’articolo 76, comma 1, lettera b bis) della legge forestale sono i boschi e le aree assimilate di cui all’articolo 3 della legge forestale dei comuni di:

a) Anghiari, Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco Piandiscò, Castel San Niccolò, Castiglion Fiorentino, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Loro Ciuffenna, Lucignano Montemignaio, Monte San Savino, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini (Provincia di Arezzo);

b) Bagno a R

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Art. 61 - Periodi a rischio di incendio

1. Il periodo a rischio d'incendio di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b) della legge fores

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Art. 61-bis - Realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB

N30

1. Per l'elaborazione dei

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Art. 61-ter - Prescrizioni per la manutenzione degli interventi e delle opere dei piani specifici AIB

N30

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Art. 62 - Divieti

1. Nelle aree di cui all'articolo 59 è vietato compiere le azioni di cui all'a

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Art. 63 - Norme di prevenzione per l'accensione di fuochi

1. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1 l'accensione di fuochi è consentita:

a) fatta esclusione dei periodi a rischio di cui all'articolo 61, per esigenze personali dei soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura connesse alla permanenza nei boschi, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o cottura di vivande;

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Art. 64 - Aree attrezzate per l'accensione di fuochi

1. Si definiscono aree attrezzate per l'accensione di fuochi le aree, accessibili al pubblico, appositamente allestite in zone di afflusso turistico, sportivo o ricreativo e dotate di strutture destinate all'accensione e contenimento del fuoco.

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30589 5412680
Art. 65 - Accensione di carbonaie

1. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1 l'accensione di carbonaie è cons

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Art. 66 - Abbruciamento di residui vegetali

1. Tutti gli abbruciamenti sono vietati nei periodi a rischio di incendi di cui all’articolo 61 e, nei rimanenti periodi, devono essere attuati nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 57 bis e delle norme del presente articolo.N11

1 bis Nelle aree di cui all’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), l’abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali è soggetto ad autorizzazione degli enti competenti ai sensi della legge forestale. Ai fini dell’autorizzazione sono valutate le condizioni di infiammabilità della vegetazione forestale e della lettiera, le condizioni morfologiche del terreno e la presenza di spazi aperti idonei. L’autorizzazione specifica le norme di prevenzione e le precauzioni da osservare.N9

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Art. 67 - Altre azioni ed attività

1. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1 l'uso di apparecchi che generino fiamma libera, nonché di strumenti o attrezzature che possano produrre scintille o faville, è consentito solo nei periodi non definiti a rischio di cui all'articolo 61, purché effettuato adottando le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco. In particolare, tali apparecchi devono essere utilizzati in aree prive, anche temporaneamente, di vegetazione e di altri materiali infiammabili, tenendo sotto costante controllo l'area oggett

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Art. 68 - Deroghe

N22

1. Fermo restando quanto disciplinato all’articolo 57 bis, gli enti competenti ai sensi della legge forestale possono autorizzare, per motivate esigenze deroghe ai divieti di cui al presente capo nei seguenti casi:

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Art. 69 - Tutela dagli incendi in relazione alla trasformazione della destinazione d'uso dei terreni con interventi a carattere urbanistico-edilizio

1. Gli enti competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 42, comma 5 della legge for

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TITOLO III - NORME PER I TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO
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CAPO I - NORME GENERALI SEZIONE I - AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
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30589 5412687
Art. 70 - Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente titolo si applicano in tutti i terreni, boscati o

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30589 5412688
Art. 71 - Autorizzazione e dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico

1. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico è presentata dai seguenti soggetti:

a) il proprietario;

b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso.

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Art. 72 - Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione e varianti in corso d'opera

1. La validità temporale massima delle autorizzazioni è di cinque anni. Nell'autorizzazione può essere indicato un termine di validità inferiore.

2. I lavori e le attività soggette a dichiarazione sono eseguite entro il termine massimo di tre anni dalla data di presentazione della stessa.

3. Le autorizzazioni o le dichiarazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di

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SEZIONE II - NORME TECNICHE GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
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30589 5412691
Art. 73 - Ambito di applicazione delle norme tecniche generali

1. Le norme della presente sezione si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, nei terreni vincolati a scopi idrogeologici, di cui agli articoli 37 e 38 della legge fore

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30589 5412692
Art. 74 - Regimazione delle acque

1. Nei terreni vincolati è fatto obbligo di assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno. A tal fine, durante l'esecuzione di opere e movimenti di terreno di qualsiasi entità “o trasformazione di boschi o di terreni saldi”N12, devono essere osservate le seguenti norme:

a) tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti ed da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque;

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30589 5412693
Art. 75 - Indagini geologiche

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.

2. I sondaggi e le altre prove necessarie alle indagini geologiche di cui al comma 1 sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione purché comportino limitati movimenti di terreno senza la realizzazione di nuova viabilità di accesso o l'estirpazione di piante o ceppaie forestali.

3. In particolare deve esse

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30589 5412694
Art. 76 - Scavi e riporti di terreno

1. Durante la realizzazione di lavori ed opere che comportino scavi o riporti di terreno non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi.

2. Per i fini di cui al

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30589 5412695
Art. 77 - Materiali di risulta

1. La terra di risulta da scavi o movimenti di terreno in genere, attuati per opere di modesta entità, può essere conguagliata in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque.

2. La terra derivante da scavi di sbancamento operati p

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30589 5412696
Art. 78 - Realizzazione delle opere

1. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni vincolati tutte le opere, ed in particolare quelle di contenimento del terre

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30589 5412697
Capo II - Tutela delle aree forestali ed agrarie
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30589 5412698
Sezione I - Sezione II - Omissis
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30589 5412699
Sezione III - Modalità di lavorazione dei terreni agrari e opere di sistemazione superficiale delle acque meteoriche
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30589 5412700
Art. 88 - Modalità di lavorazione dei terreni agrari

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi. Sono fatte salve comunque le norme di polizia idraulica.

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30589 5412701
Art. 89 - Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale

1. È fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie. Fatti salvi i casi autorizzati in base alla legge forestale o al presente regolamento, è vietata l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque,

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30589 5412702
SEZIONE IV - OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO DI CUI ALL’ARTICOLO 42, COMMA 4 DELLA LEGGE FORESTALE

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30589 5412703
Art. 90 - Condizioni di applicabilità per le opere e i movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Le opere e i movimenti di terreno indicati agli articoli 91 e 92 sono consentite p

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30589 5412704
Art. 91 - Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. È consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costituenti la sistemazione idraulico-agraria dei terreni, in particolare fosse, fossette, muri a secco, ciglioni, a condizione che:

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30589 5412705
Art. 92 - Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentiti modesti interventi di livellamento del terreno che interessino al massimo uno spessore di terreno di “100 centimetri”N13, ed un volume massimo di 3 metri cubi di terreno, a condizione che:

a) non comportino trasformazione di destinazione dei terreni;

b) non venga aumentata la pendenza media del terreno;

c) non siano create aree di ristagno delle acque;

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30589 5412706
Art. 93 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione

N22

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30589 5412707
Art. 94 - Opere connesse al taglio dei boschi

1. La realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui all'articolo 49

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30589 5412708
Art. 95 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, le opere e i movimenti di terr

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30589 5412709
CAPO III - TUTELA DEL TERRITORIO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI A CARATTERE URBANISTICO - EDILIZIO SEZIONE I - TRASFORMAZIONI
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30589 5412710
Art. 96 - Trasformazione della destinazione d'uso dei terreni

1. Si considera trasformazione della destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico quella attuata, in t

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30589 5412711
SEZIONE II - OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO DI CUI ALL’ARTICOLO 42, COMMA 5 DELLA LEGGE FORESTALE

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30589 5412712
Art. 97 - Condizioni di applicabilità per le opere e i movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Le opere e i movimenti di terreno indicati agli articoli 98 e 99 sono consentite p

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30589 5412713
Art. 98 - Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti è consentita a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati. “Sono consentiti gli interventi interni ad edifici esistenti che non comportano variazioni dell’involucro edilizio.” N5

2. La manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale è consentita a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:

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Art. 99 - Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. Le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, sono consentite a condizione che:

a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni;

b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;

c) non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.

2. La messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e a condizione che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.

3. È consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

a) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;

b) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;

c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al

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Art. 100 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione

1. La realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui al presente articolo è soggetta a dichiarazione, purché gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e purché siano rispettate le condizioni di seguito indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

2. La realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:

a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;

b) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.

3. La costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo è soggetta a dichiarazione, a condizione che:

a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;

b) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;

c) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, n&eac

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Art. 101 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, la realizzazione di opere, infrastrutture e movimenti di terreno di cui all’articolo 42, comma 5 comprese l’apertura e la coltivazione di cave e torbiere, sono sog getti ad autorizzazione.N11

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TITOLO IV - NORME TRANSITORIE
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CAPO I - NORME TRANSITORIE
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Art. 102 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 44/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

3. Le autorizzazioni rilasciate e le dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano validità.

4. Le domande di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore

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