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Deliberaz. G.R. Toscana 27/09/2021, n. 970

Indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure di affidamento lavori, forniture e servizi a seguito del D.L. n. 76 del 16/07/2020 aggiornato con le disposizioni introdotte con D.L. n. 77 del 31/05/2021.
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Testo del documento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";

Visto, in particolare, l'art. 2, concernente i "Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza", che, al comma 2, riserva agli organi di direzione politica l'emanazione di atti di indirizzo interpretativo applicativo di atti normativi;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 relativa a "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008 n. 30/R "Regolamento di attuazione del Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38";

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 recante Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla L.R. 38/2007;

Dato atto che la legge regionale 16 aprile 2019 n. 18 all'art 9 prevede che la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, sentite le associazioni di categoria, le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali, approva con deliberazione uno schema di regolamento per la disciplina delle modalità di costituzione, gestione ed aggiornamento degli elenchi degli operatori economici;

Considerato che, a seguito dell'approvazione del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017, alcune disposizioni della suddetta normativa regionale non risultano più in linea con il nuovo Codice dei contratti, e che, pertanto, dovranno essere necessariamente adeguate nell'ambito di una revisione complessiva delle disposizioni regionali (legge n. 38/2007 e regolamenti attuativi) in materia di attività contrattuale a seguito della definizione degli atti attuativi della normativa nazionale ancora in corso;

Ricordato che, nelle more dell'adeguamento della normativa regionale, la Giunta ha fornito alle strutture regionali con le delibere:

- n. 161 del 26 febbraio 2018 "Indicazioni sui controlli a campione sulle autocertificazioni nelle gare pubbliche di forniture, servizi e lavori e sui controlli sull'aggiudicatario";

- n. 648 del 11 giugno 2018 "Indicazioni per l'effettuazione delle procedure negoziate e per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e per l'effettuazione dei controlli";

- n. 842 del 25 giugno 2019 "Prime indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016";

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Allegato A - Prime indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi a seguito del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120. (D.L. SEMPLIFICAZIONI) così come modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 (D.L. Governance PNRR)

Premessa

Il Decreto - Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato dal Decreto - Legge n. 77 del 31 maggio 2021 (in seguito indicato come "decreto legge"), al fine dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale, interviene dettando una diversa disciplina relativamente all'aggiudicazione dei contratti pubblici di importo inferiore (articolo 1) e superiore (articolo 2) alla soglia di rilievo comunitario, per i quali la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2021 (termine prorogato al 30 giugno 2023), nonché apportando modifiche ad alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 afferenti allo svolgimento delle procedure di gara, alla stipula dei contratti ed alla fase esecutiva degli stessi.

A seguito della disciplina introdotta, occorre fornire agli uffici indicazioni in ordine alla applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge relativamente agli affidamenti sotto soglia e sopra soglia comunitaria da applicarsi alle procedure avviate entro il 30 giugno 2023.

Il decreto legge fissa, inoltre, dei termini per l'individuazione del contraente, e una responsabilità a carico del Responsabile unico del procedimento in caso di inosservanza degli stessi, che comportano la necessità di una stretta sinergia tra tutte le strutture interne regionali coinvolte, in relazione alle proprie diverse competenze, nelle diverse fasi del procedimento di affidamento.

Pertanto, tutte le strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nel procedimento di individuazione del contraente, al fine di supportare i RUP delle procedure di affidamento, svolgono le attività loro richieste e di propria competenza prioritariamente rispetto allo svolgimento di altre attività. Parimenti, i dirigenti responsabili delle strutture, qualora siano nominati direttamente quali membri di commissioni giudicatrici ovvero siano nominati nelle stesse dipendenti a loro assegnati, adottano tutte le misure necessarie affinché le attività di valutazione delle offerte siano svolte tempestivamente e senza ritardo attribuendo priorità alle attività suddette. Il tempestivo svolgimento delle attività connesse agli affidamenti e alle procedure di gara è funzionale al rispetto dei termini previsti dal decreto legge per l'individuazione del contraente.

 

1) AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Il decreto legge prevede, in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l'utilizzo dell'affidamento diretto e della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione.

 

1.1) Affidamento diretto

L'affidamento diretto è consentito:

- per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

- per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

Gli uffici possono, anche tenendo conto della disciplina prevista dalle diverse fonti di finanziamento della spesa:

- richiedere l'offerta direttamente ad un unico operatore economico;

- acquisire in forma scritta, con modalità informale, più preventivi di spesa e, poi, richiedere l'offerta ad un unico operatore.

La legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione del D.L. n. 77/2021 ha introdotto l'espressa previsione che nell'affidamento diretto debbano essere scelti soggetti "in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento".

Per quanto riguarda i lavori, alla luce della vigente normativa sulla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, la dimostrazione della pregressa esperienza viene di fatto già assicurata dal possesso, richiesto agli operatori economici per partecipare a qualsiasi tipo di procedura, dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o dell'attestazione di qualificazione SOA coerenti con le lavorazioni oggetto di affidamento.

Per quanto riguarda le forniture ed i servizi, compresi i servizi di architettura e ingegneria, per i quali in precedenza potevano non essere previsti requisiti di capacità tecnica, l'ufficio procedente, già in fase di acquisizione dei preventivi o - nel caso in cui non vi sia una previa consultazione di più soggetti - in quella di richiesta dell'offerta, dovrà indicare le forniture e i servizi analoghi riferiti allo specifico affidamento che dovranno essere posseduti dagli operatori economici. In fase di richiesta dell'offerta all'operatore economico individuato l'ufficio richiede allo stesso la dichiarazione del possesso del requisito richiesto nonché la relativa documentazione a comprova.

L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Avvio del procedimento: data di invio della richiesta di offerta all'operatore economico. Termine di conclusione del procedimento:

- ordinativo diretto, ove possibile;

- decreto ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

- decreto di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 qualora sia stata adottata, prima dell'avvio, una determina a contrarre.

Negli affidamenti diretti non si applica l'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

Negli affidamenti diretti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, non si applica l'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

In relazione al principio di rotazione si applica quanto previsto nell'allegato A della delibera n. 648/2018 ed in particolare il paragrafo 1 "Procedure di affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) per forniture, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro" e il successivo paragrafo 1.3.2) Principio di rotazione - fasce di importo.

In relazione ai controlli sui requisiti dell'affidatario si applica quanto previsto al paragrafo 1.1. "Controllo requisiti affidatario" dell'allegato A della

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