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D. Pres.P. Trento 13/05/2002, n. 9-99/Leg.

Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciali di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della L.P. 19.2.2002, n. 1.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.G.P. 21/10/2003, n.30-151
- D.P.G.P. 04/05/2004, n. 4-14
- D.P.G.P. 09/06/2005, n. 14-44/Leg.
- D.P.G.P. 30/12/2005, n. 22-52
- D.P.P. 15/12/2010, n. 25-57/Leg.
- D.P.P. 25/05/2012, n. 11-86/Leg.
- D.P.P. 17/12/2013, n. 31-2/Leg.
- D.P.P. 20/07/2015, n. 9-23/Leg.
- D.P.P. 31/01/2017, n. 2-55/Leg.

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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE


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DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA PRIMA APPLICAZIONE IN AMBITO PROVINCIALE DI NORME STATALI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 55 DELLA LEGGE PROVINCIALE 19 FEBBRAIO 2002, N. 1
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CAPO I - Ambito di applicazione
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Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento detta le disposizioni per la prima applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti norme statali, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002):

a) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione dell'aria ambiente);

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CAPO II - Qualità dell'aria
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Art. 2 - Applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione dell'aria ambiente)

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il miglioramento della qualità dell'aria esterna presente nella troposfera, si applicano le disposizioni stabilite dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e dalle relative norme di attuazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente capo. La Provincia e i comuni esercitano le funzioni regolate dal decreto legislativo n. 351 del 1999 secondo quanto disposto da quest'ultimo. In particolare, è riservato alla Giunta provinciale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999, che vi provvede sentiti i comuni nelle forme stabilite dal comm

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Art. 3 - Norma transitoria

1. In applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 351 del 1999, ai fini della tutela della qualità dell'aria ambiente continuano ad applicarsi in via transitoria i valori limite, i valori guida, i livel

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CAPO III - Impianti termoelettrici
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Art. 4 - Autorizzazione alle emissioni da impianti termoelettrici e da raffinerie di olii minerali

1. Nel quadro delle competenze riconosciute alla Provincia dall'articolo 01, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, come aggiunto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 463 del 1999, il servizio provinciale competente in materia di energia rilascia le autorizzazioni previste dalle disposizioni per la costruzione e l'e

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CAPO IV - Tutela delle acque dall'inquinamento
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Art. 5 - Attuazione del titolo II e degli articoli 18, 19, 20, 42 e 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152

1. Ai fini dell'attuazione del titolo II e degli articoli 18, 19, 20, 42 e 43 del decreto legislativo n. 152 del 1999, si applicano i criteri di ripartizione delle competenze e le disposizioni stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 6.

2. Sono riservate alla competenza della Giunta provinciale:

a) l'adozione delle misure di adeguamento del piano provinciale di risanamento delle acque ai principi stabiliti dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 152 del 1999, nel rispetto dell'articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

b) l'adozione, anche mediante il piano di cui alla lettera a), delle misure atte a conseguire gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, ai sensi degli articoli 4

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Art. 6 - Norme finali e transitorie connesse all'articolo 5

1. Fatta salva la procedura prescritta per l'approvazione del piano provinciale di risanamento delle acque, la proposta dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2, adottata in via preliminare dalla Giunta provinciale, è inviata ai comuni per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni succ

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Art. 7 - Scarichi di acque reflue industriali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali soggiacciono alla disciplina stabilita dal testo unico in quanto compatibile con la disciplina del presente regolamento e delle norme statali da esso richiamate.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dal presente regolamento, gli scarichi delle acque reflue industriali sono sottoposti alle seguenti disposizioni st

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Art. 8 - Valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue industriali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti dalle tabelle D e G allegate al testo unico, come modificate dal presente regolamento, nonché quelli previsti - per specifici cicli produttivi - dalla tabella 3/A dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 1999.

2. Alle tabelle D e G allegate al test

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Art. 9 - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali

1. Per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali o per il rinnovo delle stesse si applicano la disciplina stabilita dagli articoli 23 e 24 del testo unico nonché le disposizioni di cui

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Art. 10 - Scarico delle acque reflue urbane

1. Ove provengano da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore ai 2.000, le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità alle disposizioni stabilite dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 1999, nelle cadenze ivi previste, e dalla sezione 1 dell'allegato 5 al medesimo decreto legislativo.

2. Qualora le fognature indicate al comma 1 convoglino anche scarichi industriali, lo scarico delle acque reflue urbane deve inoltre rispettare i valori limite di emissione stabiliti, per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 1999.

3. Ai sensi degli articoli 31, comma 3, e 62, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 1999 e della sezione I dell'allegato 5 al medesimo decreto legislativo, i valori limite di emissione di cui al comma 2 si applicano con decorrenza dal 13 giugno 2002 per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti

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27985 3518546
Art. 11 - Regime autorizzatorio per scarichi particolari

1. Per quanto non previsto dalla disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 23 del testo unico, relativamente alle acque disciplinate dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 152 del 1999, si osservano le disposizioni stabilite dal presente articolo, tenuto conto dei divieti stabiliti dall'articolo 16, comma 1, numero 3), del testo unico, come specificati dall'articolo 8, comma 4, del presente regolamento.

2. Gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate recapitati sul suolo o in acqua superficiale sono esclusi dal regime autorizzatorio, fatte salve le disposizioni più restrittive che potranno essere definite dal piano provinciale di risanamento delle acque.

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Art. 11 bis - Acque di spurgo di piezometri di prelievo

N8

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27985 3518548
Art. 12 - Dighe

1. Per le operazioni di svaso, di sghiaiamento e di sfangamento delle dighe si applic

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27985 3518549
Art. 13 - Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni del testo unico e del presente capo commesse in relazione allo scarico di acque reflue industriali si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

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Art. 14 - Norme transitorie

1. Fatti salvi i diversi termini stabiliti del presente regolamento o dalle norme statali da esso richiamate, i titolari degli scarichi di

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Capo V - Applicazione del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di autorizzazione integrata ambientale

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Art. 15 - Autorizzazione integrata ambientale

N7

1. L’autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal titolo III - bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza della Provincia autonoma di Trento, è rilasciata “dalla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali” N12 in osservanza di quanto stabilito dal citato decreto legislativo e dal presente capo. “Detta struttura assume il ruolo di autorità competente ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 con riguardo all'autorizzazione integrata ambientale.” N17

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Art. 15 bis - Coordinamento con le procedure di valutazione dell’impatto ambientale

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CAPO VI - Gestione dei rifiuti
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Art. 16 - Regime autorizzatorio concernente la gestione dei rifiuti urbani

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 55, comma 3, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, le autorizzazioni alle attività, alle operazioni e agli impianti di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, riservate dalle norme provinciali vigenti alla competenza della Provincia, sono rilasciate “dalla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali”

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Art. 17 - Autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane

1. Le autorizzazioni prescritte dall'articolo 96, comma 2 bis, del testo unico sono rilasciate “dalla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali” N12 in via cumulativa ed hanno effetto di autorizzazione integrata allo scarico di acque reflue e alla gestione di rifiuti liquidi.

2. L’autorizzazione integrata di

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Art. 18 - Tipologie di soggetti autorizzabili alla gestione dei rifiuti urbani

N4

1. Le autorizzazioni previste dall'articolo 84 del testo unico, nonché - ove ne ricorrano i presupposti - l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal capo V del presente regolamento concernenti le discariche per rifiuti non pericolosi adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili e le stazioni di trasferimento dei predetti rifiuti, nonché gli altri impianti, attività e operazioni di gestione dei medesimi rifiuti - anche accessori o strumentali alle discariche e alle stazioni di trasferimento - sono rilasciate all'ente gestore individuato ai sensi del testo unico.

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Art. 18 bis - Impianti mobili

N4

1. N25

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Art. 19 - Norme applicative dell'articolo 67 bis del testo unico

1. Le disposizioni dell'articolo 67 bis, commi 8 e 9, del testo unico si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, prescindendo dall'adeguamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti.

2. Relativamente alle discariche e agli impianti di gestione dei rifiuti speciali - anche pericolosi -, la cui localizzazione sia stata definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai provvedimenti assunti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 66 del testo unico, la relativa autorizzazione può essere modificata a norma dell'articolo 84 del testo unico, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) il progetto non comporti la modificazione sostanziale del

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Allegato (articolo 8 del regolamento)

1. Modificazioni alla tabella d allegata al testo unico

La nota in calce alla tabella D allegata al testo unico è sostituita dalla seguente:

"1. Ove i valori limite di emissione in acque superficiali stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 siano più restrittivi dei limiti fissati dalla presente tabella, si applicano i limiti più restrittivi stabiliti dalla predetta tabella 3.

2. Si applicano inoltre gli ulteriori parametri e i relativi valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, qualora gli stessi non siano considerati dalla presente tabella.

3. Tuttavia, su richiesta del titolare dello scarico, l'autorità competente può fissare, in sede di autorizzazione o di modifica della stessa, valori limite meno restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla presente tabella, a condizione che:

- non siano superati i valori limite di emissione stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 per gli scarichi in acque superficiali;

-

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