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L. P. Bolzano 23/12/2022, n. 16

Legge di stabilità provinciale per l'anno 2023.
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9477104 10167124
Art. 1 - Art. 4 - Omissis

 

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Art. 5 - Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, "Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)"

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita:

"a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente."

2. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

"4. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i seguenti fabbricati: i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria. L'aliquota ridotta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Se sussistono almeno 75 punti di svantaggio l'aliquota per fabbricati utilizzati ad uso agrituristico può essere ridotta fino allo zero per cento con regolamento comunale. I Comuni possono però, sulla base di criteri da stabilire con regolamento comunale, aumentare l'aliquota fino allo 0,56 per cento per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, e aumentare l'aliquota fino allo 0,3 per cento per i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provincia

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Art. 6 - Art. 7 - Omissis

 

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Art. 8 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

 

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Allegato A - Allegato E - Omissis

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