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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Puglia 10/02/2010, n. 10
Regolam. R. Puglia 10/02/2010, n. 10
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[Premessa] |
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Art. 1 - ObiettiviLa Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell’edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 R modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche co |
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Art. 2 - DefinizioniAi fini dell’applicazione del presente Regolamento si intende: a) edificio: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti; b) edificio di nuova costruzione: è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominati, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento; |
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Art. 3 - Ambito di applicazioneIl presente Regolamento si applica a tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, R ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, nel caso di: - progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati; |
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Art. 4 - Calcolo della prestazione energetica degli edificiAi fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici, si applica quanto riportato negli all |
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Art. 5 - Certificazione energetica degli edificiOgni edificio di nuova costruzione ovvero oggetto degli interventi indicati al precedente articolo 3, |
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Art. 6 - Attestato di certificazione energeticaL’attestato di certificazione energetica è il documento sintetico attestante i dati della certificazione energetica dell’edificio e deve essere conforme ai modelli riportati negli allegati delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici del 26 giugno 2009. Ha validità temporale di dieci anni dalla emissione ed è aggiornato ogniqualvolta vi sia un intervento che modifichi le prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto o ne sia modificata la destinazione d’uso ed in particolare: |
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Art. 7 - Tecnici accreditatiSono soggetti accreditati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica coloro che sono in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 8, e che sono iscritti nell’apposito elenco regionale. Si definisce tecnico accreditato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli |
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Art. 8 - Requisiti di accreditamentoSono accreditati per l’attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori: a) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con tecnici in possesso dei requisiti d |
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Art. 9 - Elenco regionaleÈ istituito, presso l’Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione - |
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Art. 10 - Costi iscrizioneCon atto dirigenziale, il Servizio, competente alla tenuta dell’Elenco di cui all’articol |
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Art. 11 - Soggetti abilitati alla tenuta di Corsi di formazione ed articolazione del percorso formativoI corsi di formazione possono essere svolti da Università, Enti di ricerca, Ordini o Collegi professionali e relative federazioni regionali, nonché soggetti pubblici o privati, in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale, così come definiti dalla normativa regionale in materia. Il corso di formazione della durata minima di 80 ore, con obbligo di frequenza pari almeno l’85% deve far riferimento alle tematiche fondamentali in materia di:
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Art. 12 - Verifica finaleIl superamento della verifica finale è obbligatorio ai fini dell’accreditamento e dell’iscrizione all’Elenco regionale. |
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Art. 13 - AttestazioniI soggetti che svolgono i corsi di cui agli articolo 11 e 12 sono tenuti al rilascio dell’attes |
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Art. 14 - Catasto regionale per le certificazioni energeticheGli attestati di certificazione energetica degli edifici concorrono alla formazione di un sistema inf |
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Art. 15 - ControlliLa Regione Puglia, anche avvalendosi di esperti qualificati o di organismi esterni, può procedere a verificare |
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Art. 16 - SanzioniLa inosservanza di quanto prescritto dal presente Regolamento, determina l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 1 |
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