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L.R. Liguria 05/04/1994, n. 18

Norme sulle procedure di programmazione.
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[Premessa]



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CAPO I - GENERALITÀ
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Articolo 1 - Principi generali

1. La Regione adotta la programmazione come metodo di governo per lo svolgimento delle attività proprie per lo sviluppo economico e sociale e per il sup

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Articolo 2 - (Partecipazione alla programmazione)

1. I programmi e i piani regionali sono elaborati dalla Regione con il concorso delle province della

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Articolo 3 - (Organi della programmazione)

1. Sono organi della programmazione il Consiglio e la Giunta regionale la quale si avvale del support

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CAPO II - ATTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE
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Articolo 4 - (Individuazione degli atti)

1. Sono atti della programmazione:

a) il Programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 5;

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Articolo 5 - (Programma regionale di sviluppo. Contenuti)

1. Il Programma regionale di sviluppo - di seguito denominato Programma regionale - è l'atto di coordinamento e di programmazione delle attività dirette alla promozione della comunità regionale svolte dalla Regione dalle società partecipate dagli enti strumentali e dai soggetti pubblici e privati secondo quanto disposto negli articoli seguenti.

2. Il Programma regionale è altresì l'atto principale attraverso i

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Articolo 6 - (Quadro di riferimento)

1. Il quadro di riferimento tenuto conto anche delle valutazioni sulle condizioni economiche e sociali formulate dall'Osservatorio di cui alla legge regionale 11 giugno 1984 n. 31 come modificata dalla presente legge fornisce le indicazioni economiche e sociali articolate territorialmente e settorialmente necessarie alla politica di programmazione al fine dello sviluppo equilibrato della comunità regionale nel contesto nazionale.

2. Esso contiene in particolare:

a) gli scenari di riferimento sociali econom

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Articolo 7 - (Piano degli interventi)

1. Il piano degli interventi stabilisce le scelte operative della politica di programmazione regionale tenuto conto oltre che dei programmi e dei progetti regionali di cui all'articolo 10 delle scelte contenut

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Articolo 8 - (Strumento della valutazione di efficacia)

1. Lo strumento della valutazione di efficacia contiene il monitoraggio degli interventi e la rappresentazione dei risultati ottenuti sulla base dei dati derivanti anche dal sistema i

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Articolo 9 - (Effetti del Programma regionale)

1. I documenti e gli atti di programmazione della Regione e degli enti locali devono essere conformi agli obiettivi generali della programmazione socio - econom

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Articolo 10 - (Programmi e progetti regionali d'intervento)

1. In attuazione del Programma regionale e comunque degli obiettivi in esso indicati la Giunta regionale avvalendosi del comitato della programmazione di cui all'articolo 15 elabora programmi o p

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Articolo 11 - (Atti regionali di programmazione di settore o intersettoriali)

1. Costituiscono atti della programmazione regionale oltre ai programmi e ai progetti previsti dall'articolo 10 quelli disciplinati dalla normativa comunitaria statale e regionale.

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Articolo 12 - (Programmi pluriennali di sviluppo delle province e della città metropolitana)

1. Il Programma pluriennale di sviluppo delle province e della città metropolitana ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera c) della legge n. 142/1990 è l'atto di coordinamento e di programmazione delle attività dirette alla promozione delle comunità provinciali o metropolitana svolte dalle pro

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Articolo 13 - (Piani pluriennali di sviluppo socio - economico delle comunità montane)

1. Le comunità montane partecipano alla programmazione regionale attraverso i piani pluriennali di sviluppo socio - econom

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Articolo 14 - (Atti di programmazione socio - economica comunale)

1. Gli atti di programmazione socio - economica comunale sono costituiti dalla relazione previsionale e programmatica dal bilancio annuale e pluriennale e dai piani e programmi urbanist

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CAPO III - ORGANI DI SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
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Articolo 15 - (Comitato della programmazione)

1. Ai fini del coordinamento delle proprie funzioni di programmazione la Giunta regionale costituisce il Comitato della programmazione composto dal Presidente della Giunta regionale dall'Assessore incaricato della programmazione e da non più di tre altri componenti della Giunta. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o in sua assenza dall'Assessore incaricato della programmazione. Partecipa alle riunioni del Comitato in qualità di segretario un dirigente del Servizio programmazione e partecipazioni regionali.

2. Il Comitato della programmazione svolge le funzioni di coordinamento attinenti:

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Articolo 16 - (Comitato scientifico per la programmazione)

1. È istituito il Comitato scientifico per la programmazione come organo di supporto tecnico e scientifico del Comitato della programmazione.

2. Il Comitato scientifico in particolare ha funzioni di proposta di consulenza generale e ove richiesto di partecipazione all'istruttoria degli atti.

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Articolo 17 - (Comitato consultivo economico e sociale)

1. È istituito il Comitato consultivo economico e sociale come organo di partecipazione delle componenti economico - sociali alla formazione degli strumenti della programmazione regionale.

2. Il Comitato consultivo economico - sociale è presieduto dall'Assessore incaricato della programmazione ed è composto:

a) da tre membri scelti su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

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Articolo 18 - (Conferenze di ambito provinciale o metropolitano per la programmazione)

1. Sono istituite le conferenze di ambito provinciale o metropolitano per la programmazione quali strumenti della partecipazione degli enti locali alla programmazione regionale provinciale o metropolitana e del coordinamento delle relative scelte programmatorie.

2. Le

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Articolo 19 - (Commissione mista Regione/province)

1. Ai fini dell'adozione del quadro di riferimento e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente del Comitato della programmazione si avvale di una commissione mista Regione - province così composta:

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CAPO IV - PROCEDURE
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Articolo 20 - (Formazione del quadro di riferimento)

1. La Giunta regionale adotta il quadro di riferimento del Programma regionale avvalendosi del comitato della programmazione acquisite le valutazioni e le proposte del Comitato scientifico e del Comitato consultivo economico - sociale.

2. L

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Articolo 21 - (Formazione del piano degli interventi)

1. Gli enti locali fanno pervenire alla Regione anche durante la fase di predisposizione del quadro di riferimento programmi e progetti per la

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Articolo 22 - (Formazione dello strumento della valutazione di efficacia)

1. Per la valutazione dell'efficacia della programmazione regionale gli interventi realizzati sono sottoposti ad azione di monitoraggio che ne consente il raffronto con gli obiettivi del qu

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Articolo 23 - (Aggiornamento del Programma regionale)

1. Il Programma regionale è aggiornato sulla base dell'attività di monitoraggio di cui

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Articolo 24 - (Verifiche di compatibilità in ambito regionale)

1. La Giunta regionale in sede di adozione del quadro di riferimento avvalendosi del Comitato della p

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Articolo 25 - (Formazione del Programma pluriennale di sviluppo delle province e della città metropolitana)

1. Le province e la città metropolitana sentite le conferenze di ambito provinciale o metropolitano per la programmazione ed acquisiti i pareri eventualmente previsti dai rispettivi statuti procedono alla formazione del Programma pluriennale di sviluppo sulla base degli obiettivi e dei c

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Articolo 26 - (Verifiche di compatibilità in ambito provinciale o metropolitano)

1. Le province o la città metropolitana in fase di adozione dei rispettivi programmi plurienna

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Articolo 27 - (Piani pluriennali di sviluppo socio - economico delle comunità montane)

1. I piani pluriennali di sviluppo socio - economico delle comunità montane sono disciplinati

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Articolo 28 - (Formazione e verifica di compatibilità dei piani e dei programmi di sviluppo dei comuni)

1. Gli atti di programmazione socio - economica comunale di cui all'articolo 14 sono approvati secondo le disposizioni di legge e di statuto relative al procedimento di formazione degli atti che rispettivamente li contengono.

2. La verifica di compatibilità di cui all'articolo 3 comma 8 della legge n. 142/1990 degli elementi programmatori contenuti negli strumenti urbanistici locali e nei relativi programmi di attuazione è effettuata dalla provincia o dalla città metropolitana in sede di approvazione di questi ultimi.

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Articolo 29 - (Effetti del Programma pluriennale di sviluppo delle province e della città metropolitana)

1. Ogni provvedimento amministrativo dei comuni e delle comunità montane che interagisca con g

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Articolo 30 - (Accordi di programma)

1. Per gli atti disciplinati dalla presente legge possono essere promossi ai sensi dell'articolo 27 d

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CAPO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
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Articolo 31 - (Finanziamento del Programma regionale)

1. All'attuazione del programma regionale si provvede attraverso il bilancio annuale e pluriennale de

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Articolo 32 - (Norma finanziaria)
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Articolo 32 SUBArticolo 1

1. Per gli oneri derivanti dall'avvio delle procedure disciplinate dalla presente legge si provvede m

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Articolo 32 SUBArticolo 2

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 comma 9 si provvede con gli stanziamenti isc

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Articolo 32 SUBArticolo 3

3. Agli oneri relativi all'attività dell'Osservatorio socio - economico regionale di cui all'a

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Articolo 32 SUBArticolo 4

3. Agli oneri relativi all'attività dell'Osservatorio socio - economico regionale di cui all'artico

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Articolo 32 SUBArticolo 5

3. Agli oneri relativi all'attività dell'Osservatorio socio - economico regionale di cui all'articolo 34

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Articolo 32 SUBArticolo 6

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CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Articolo 33 - (Disposizioni transitorie)

1. Fino all'approvazione del Programma regionale il documento programmatico della Giunta regionale ha valore

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Articolo 34 - (Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1984 n. 31 " Istituzione dell'Osservatorio socio - economico regionale")
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Articolo 34 SUBArticolo 1

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Articolo 34 SUBArticolo 2

2. L'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1984 n. 31 è così sostituito:

"1. Nell'ambito dell'attività OSE:

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Articolo 34 SUBArticolo 3

3. Gli articoli 4 5 e 6 della legge regionale 11 giugno 1984 n. 31 sono abrogati.

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Articolo 34 SUBArticolo 4

4. La denominazione del capitolo 0660 "Spese di funzionamento dell'Osservatorio socio economico" &egr

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Articolo 35 - (Scambio e diffusione dei dati per sistemi informativi integrati)

1. Il piano della informatizzazione delle strutture regionali costituisce supporto strumentale e di elaborazione alle attività di programmazione.

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Articolo 36 - (Disposizioni finali)

1. Entro tre anni dall'approvazione del Programma regionale la Regione adegua le proprie leggi di intervento alla previsione che i finanziamenti o i contributi siano assegnati in via prioritaria ai comuni secondo le i

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