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L.R. Lazio 05/04/1994, n. 7

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nella Regione Lazio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 22/05/1997, n. 11
- L.R. 24/10/1995, n. 52
- L.R. 09/05/1995, n. 25
- L.R. 25/07/1994, n. 35
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20102 10731586
Art. 1

1. Al fine di intervenire a sostegno della ripresa della produzione e dell'occupazione, la Regione è autorizzata a finanziare progetti immediatamente eseguibili da imputare ai capitoli di cui all'articolo 2 nei limiti dei relativi stanziamenti.

2. In relazione a ciascuno dei capitoli di spesa di cui al comma 1, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta della Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, individua i progetti finanziabili in ordine prioritario e concede i relativi finanziamenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) opere con effetti p

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Art. 2

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1994, presentato al Consiglio regionale, sono apportate le seguenti variazioni compensative ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 15 del 1977:

Capitolo n. 24117: Contributi agli enti locali e sub-regionali per il finanziamento di progetti per interventi di manutenzione straordinaria del proprio patrimonio

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Art. 3

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, concorre al finanziamento delle spese per l'avvio della realizzazione di interventi provinciali di riequilibrio del territorio e di tutela e salvaguardia delle aree interne, nonché per lo sviluppo economico e sociale integrato di aree vaste anche interprovinciali, mediante il trasferimento alle province del Lazio di risorse finanziarie, in parti uguali, nei limiti degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli del bilancio regionale di previsione.

2. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali devono formulare programmi pluriennali di carattere generale e settoriale ed elaborare i progetti degli interventi ritenuti prioritari. A tal fine le province devono acquisire e coordinare le proposte avanzate dai comuni, dalle comunità montane e dalle università agrarie, nell'ambito di apposite conferenze di servizi, e devono confrontarsi con le forze sociali ed imprenditoriali. Nell'individuare gli interventi le province devono tenere conto dei completamenti delle opere finanziate ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 10 giugno 1988, n. 30.

3. I settori d'intervento per i quali le province devono formulare i programmi pluriennali ed elaborare i progetti ai sensi del comma 2, sono quelli indicati all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) della L. n. 142 del 1990. I progetti finanziabili devono attenere a:

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Art. 4

1. Nell'ambito delle finalizzazioni delle risorse recuperate con l'assestamento del bilancio 1993, la somma di lire 13 miliardi 500 milioni è destinata al finanziamento di progetti socialmente utili secondo le modalità previste dall'

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Art. 5

1. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della L.R. 7 gennaio 1992, n. 2, in attesa della predisposizione dei piani si possono individuare le opere prioritarie necessarie per realizzare gli obiettivi della L.R. n. 2 del 1992 sulla base delle indicazioni formulate dai comuni territorialmente interessati.

2. In fase di prima attuazione della legge le opere da finanziare vengono individuate con deliberazione di Giunta regionale sulla base delle indicazioni dei comuni territorialmente interessati e previo parere degli assessorati competenti per settore d'intervento.

3. Entro trenta giorni N3 dalla approvazione della deliberazione di Giunta regionale, di cui al comma 2, i comuni dovranno procedere all'approvazione delle progettazioni esecutive con apposito provvedimento deliberativo. I suddetti provvedimenti deliberativi dovranno

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Art. 6

1. La Fi.La.S. S.p.a. è autorizzata ad utilizzare fino alla concorrenza di lire 3 miliardi il fondo speciale costituito ai sensi della L.R

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