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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 08/04/2016, n. 4
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- Sentenza C. Cost. 10/05/2017, n. 98
- L.R. 29/12/2016, n. 24
- L.R. 09/12/2016, n. 21
- L.R. 11/08/2016, n. 14
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TITOLO I - Disposizioni in materia di chiusura degli esercizi e riordino dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali |
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Capo I - Giornate di chiusura degli esercizi commerciali |
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Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale 29/20051. L'articolo 29 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministr |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 29/2005 |
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Capo II - Riordino dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 29/20051. All'articolo 8 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comm |
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Art. 6 - Inserimento dell'articolo 9-bis nella legge regionale 29/20051. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente: "Art. 9-bis (Commissione esaminatrice relativa ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio) — 1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli-Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'atti |
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Art. 7 - Inserimento dell'articolo 84-bis nella legge regionale 29/20051. Dopo l'articolo 84 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente: "Art. 84-bis (Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario) — 1. Per le finalità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), può essere istituito il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, che è autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di cui al medesimo articolo 23 e, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere le seguenti funzioni amministrative delegate: a) concessione degli incentivi di cui all'articolo 100 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio; b) concessione degli incentivi a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche e pubblici esercizi di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico); |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 85 della legge regionale 29/20051. All'articolo 85 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 la parola "duemila" è sostituita dalla seguente: "cinquemila"; |
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Art. 9 - Inserimenti del capo I bis al Titolo VII e dell'articolo 85-bis nella legge regionale 29/20051. Prima del capo II del titolo VII della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente: "Capo I bis -Centri commerciali naturali |
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Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 100 della legge regionale 29/20051. L'articolo 100 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: "Art. 100 (Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio) — 1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per: a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettroni |
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Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 101 della legge regionale 29/20051. L'articolo 101 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: "Art. 101 assegnazione fondi |
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Capo III - Disposizioni transitorie in materia di riordino dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali |
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Art. 13 - Disposizioni transitorie1. Gli articoli 4, 5, 8, 10 e 11 hanno efficacia dal 1° gennaio 2017. 2. Le attività di formazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e di cui all'articolo 85, comma 2, lettera c) della legge regionale 29/2005, sono conclusi entro il 31 dicembre 20 |
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TITOLO II - Modifiche alla legge regionale 29/2005 concernenti le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande e disciplina della diffida amministrativa |
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Capo I - Modifiche alla legge regionale 29/2005 |
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Art. 14 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29/20051. All'articolo 1 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 29/20051. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) le parole "generi alimentari" sono sostituite dalle seguenti: "generi del settore alimentare"; b) alla lettera d) le parole "generi non alimentari" sono sostituite dalle seguenti: "generi del settore non |
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Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 29/20051. L'articolo 3 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: "Art. 3 settori merceologici |
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Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 29/20051. L'articolo 6 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguen |
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Art. 19 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 29/20051. All'articolo 7 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 20 - Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 29/20051. L'articolo 19 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 29/20051. All'articolo 41 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente: |
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Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 42 della legge regionale 29/20051. L'articolo 42 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: "Art. 42 (Esercizio dell'attività) — 1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative: a) su posteggi dati in concessione, per un periodo compreso tra i nove e i dodici anni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 41, comma 2-bis; b) su qualsiasi area purché in forma itinerante. |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 29/20051. All'articolo 43 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività)"; |
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Art. 25 - Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 29/20051. All'articolo 47 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'esercizio del commercio sulle aree |
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Art. 26 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 29/20051. All'articolo 48 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati è soggetto a SCIA, previo ottenimento della concessione di posteggio di cui all'articolo 49."; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
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Art. 27 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 29/20051. All'articolo 49 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata in base ai criteri di priorità stabiliti dall'Intesa di cui dall'articolo 41, comma 2-bis, può avere la durata massima di cui all'ar |
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Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 50 della legge regionale 29/20051. L'articolo 50 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: "Art. 50 (Det |
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Art. 29 - Sostituzione dell'articolo 51 della legge regionale 29/2005 |
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Art. 31 - Sostituzione dell'articolo 70 della legge regionale 29/20051. L'articolo 70 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente: "Art. 70 (Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività) — 1. L |
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Art. 32 - Sostituzione dell'articolo 71 della legge regionale 29/2005 |
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Art. 33 - Modifica all'articolo 80 della legge regionale 29/20051. Dopo il comma 2 dell'articolo 80 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 34 - Modifiche all'articolo 84 della legge regionale 29/20051. All'articolo 84 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 35 - Sostituzione di parole agli articoli 11, 12, 14-bis, 21, 22, 23, 24, 33, 38, 39, 41, 68, 72, 73, 79, 80 e 82 della legge regionale 29/20051. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, al comma 1 dell'articolo 12, al comma 1 dell'articolo 14-bis, al comma 2 dell'articolo 21, ai commi 1 e 2 dell'articolo 22 |
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Art. 36 - Abrogazioni1. Gli articoli 10, 28, 43, comma 5, 44, 45, 46, 47, commi 2, 3 e 4, 48, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 49, commi 6 e 7, 53, 54, |
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Capo II - Omissis |
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TITOLO III - Sviluppo del settore terziario |
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Capo I - Misure per lo sviluppo del turismo |
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Art. 38 - Fondo per contributi alle imprese turistiche1. Al fine di finanziare gli interventi di cui “all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel |
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Art. 39 - Art. 49 - Omissis |
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Capo II - Modifiche alla legge regionale 2/2002 |
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Art. 50 - Omissis
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Art. 51 - Modifica all'articolo 153 della legge regionale 2/20021. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articol |
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Art. 52 - Modifica all'articolo 159 della legge regionale 2/20021. Il comma 1 dell'articolo 159 della legge re |
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Capo III - Omissis |
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Art. 54 - Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di strutture ricettive |
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Art. 55 - Art. 56 - Omissis
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Capo V - Disposizioni per promuovere l'insediamento delle imprese e altre disposizioni |
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Art. 57 - Omissis |
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Art. 58 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 34/20151. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è sosti |
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Art. 59 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 4/20131. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge reg |
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Art. 60 - Modifiche all'Allegato B riferito all'articolo 32 della legge regionale 26/20141. All'Allegato B, riferito all'articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Fr |
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Art. 61 - Modifiche alla legge regionale 50/19931. Alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 62 - Modifiche alla legge regionale 3/20151. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 5 dell'articolo 62 è inserito il seguente: "5.1. Nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 25/2002, i Comuni di |
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Art. 63 - Art. 66 - Omissis
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Art. 68 - Art. 70 - Omissis |
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Titolo IV - Omissis |
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TITOLO V - Disposizioni finali |
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Art. 75 - Omissis |
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Art. 76 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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31/10/2024
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