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L.R. Molise 17/02/2000, n. 10

Disciplina del sistema regionale di protezione civile.
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[Premessa]



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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Molise partecipa al Servizio Nazionale di Protezione Civile, istituito dalla legge 24 f

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Art. 2 - Tipologia degli eventi calamitosi e dei rischi

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili in via ordinaria dal Comune utilizzando le risorse disponibili

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Art. 3 - Funzioni e attività regionali di protezione civile

1. La Regione Molise predispone programmi di previsione e prevenzione dei rischi, di cui al successivo articolo 7, sulla base degli indirizzi nazionali.

2. La Regione esercita altresì le seguenti funzioni di carattere unitario a livello regionale:

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Art. 4 - Collaborazione e solidarietà interregionale

1. La Regione, su richiesta e previa intesa con i competenti organi statali e con le regioni interessate, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre regioni, coordinando il proprio intervento co

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Art. 5 - Volontariato e protezione civile

1. Conformemente ai principi stabiliti dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991 (legge quadro sul volontariato), la Regione Molise riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l'autonoma formazione, l'impegno e lo sviluppo.

2. L'attività di volontariato di protezione civile, ai fini della presente legge, è gratuita e si svolge in forma di collaborazione, integrandosi con l'attività degli enti, servi

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Art. 6 - Albo regionale del Volontariato di protezione civile

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito presso la struttura regionale competente alla protezione civile, sulla base del censimento della presenza territoriale delle strutture di volontariato, l'Albo regionale del Volontariato

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TITOLO Il - PROGRAMMAZIONE, DELL'ATTIVITÀ REGIONALE
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Art. 7 - Programma regionale di previsione e prevenzione

1. I programmi regionali di previsione disciplinano in particolare:

a. l'installazione, la rilevazione, la raccolta, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati riguardanti il territorio regionale rilevanti ai fini della individuazione dei rischi e della previsione degli eventi calamitosi: si tiene conto, a tale fine, dei dati conoscitivi del territorio, di quelli probabilistici di accadimento per mezzo delle banche dati e degli eventi storici;

b. la preordinazione di studi e ricerche sui fenomeni potenzialmente produttivi di eventi calamitosi e sulle relative cause, con l'individuazione delle situazioni di rischio e di pericolo esistenti;

c. l'analisi e la valutazione delle condizioni sociali, culturali e strutturali della realtà regionale che possono essere rilevanti ai fin

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Art. 8 - Prescrizioni per la pianificazione territoriale

1. I programmi di previsione e prevenzione, anche se limitati a singole zone del territorio regionale, possono contenere prescrizioni e limiti in ordine all'espletamento dell

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Art. 9 - Interventi pubblici prioritari

1. I risultati degli studi e delle indagini rivolti alla elaborazione delle mappe dei rischi in base all'accertamento del grado di pericolosità, di vulnerabilità e di esposizione dei siti e delle edificazioni

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TITOLO III - ORGANISMI REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE
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Art. 10 - Organismi di consulenza e di coordinamento

1. Per assicurare il più efficace esercizio delle funzioni regionali di protezione civile, la

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Art. 11 - Comitato regionale di protezione civile

1. Il Comitato regionale di protezione civile è organo consultivo permanente della Regione per assicurare la compatibilità e il coordinamento delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti nella specifica materia. Il Comitato è composto come segue:

a. Presidente della Giunta Regionale, o Assessore delegato che lo presiede;

b. Dirigente responsabile del Servizio Regionale di protezione civile;

c. Presidenti delle Amministrazioni provinciali o Assessori provinciali delegati;

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Art. 12 - Comitato operativo regionale per gli interventi urgenti e per le emergenze

1. Il Presidente della Giunta Regionale o Assessore delegato, per assicurare la direzione unitaria e il coordinamento delle attività regionali di protezione civile di emergenza, si avvale del Comitato operativo regionale per gli interventi urgenti e per le emergenze.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale, o Assessore delegato, ed è così composto:

a. il dirigente del Servizio Protezione Civile, con funzioni di Vicepresidente;

b. I dirigenti dei Servizi Tutel

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Art. 13 - Sala operativa regionale

1. È istituita, presso il Servizio regionale di protezione civile, la "Sala operativa regional

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TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OPERATIVE
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Art. 14 - Il Presidente della Giunta Regionale

1. Il Presidente della Giunta Regionale assicura, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge, la direzione unitaria delle attività di protezione civile di competenza regionale e l'armonizzazione delle stesse con le attività delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle altre componenti di protezione civile operanti nel territorio regionale.

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Art. 15 - Servizio per la protezione civile

1. La Regione, per lo svolgimento dei compiti in materia di protezione civile previsti dalla presente legge, si avvale del "Servizio per la protezione civile" e potrà proced

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Art. 16 - Partecipazione delle altre strutture organizzative regionali alle attività di protezione civile

1. Le strutture organizzative regionali che svolgono competenze attinenti alle attività di pro

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Art. 17 - Convenzioni

1. La Regione, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 225/1992, per far fronte ai più complessi problemi di carattere tecnico-scientifico attinenti a ricerche, indagini e studi interessanti le attività ricomprese nei programmi regionali di previsione, prevenzione e nei piani di emergenza, deve avvalersi prioritariamente, mediante apposite convenzioni o conferim

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Art. 18 - Piccoli interventi a carattere preventivo

1. Al fine di evitare il concretizzarsi di condizioni riconosciute di pericolo incombente e imminente, in connessione a situazioni di dissesto id

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Art. 19 - Attività di formazione, esercitazione ed informazione

1. La Regione e gli Enti locali nell'ambito delle rispettive competenze e in forme concertate promuov

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TITOLO V - COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE STATO DI CRISI
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Art. 20 - Attività regionali per le emergenze

1. Per consentire la tempestiva ed efficace attivazione degli interventi di propria competenza, in presenza di situazioni di emergenza accertate ai sensi dell'articolo 21, la Regione provvede ad assicurare il costante allertamento nonché il coordinamento e la messa a disp

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Art. 21 - Accertamento situazioni di emergenza

1. Al verificarsi di una emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco ne informa immediatamente il Presidente della Giunta Regionale, per il tramite del Servizio per

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Art. 22 - Attivazione delle procedure di emergenza

1. Sulla base delle risultanze degli accertamenti e dei sopralluoghi di cui all'articolo 21, il Dirigente del Servizio per la protezione civile provvede ad informare immediatamente il Presidente della Giunta Regionale, o Assessore delegato, fornendo le valutazioni tecniche del Servizio in ordine all'evento segnalato e suggerendo le più idonee iniziative da intraprendere nell'ambito delle competenze regionali.

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Art. 23 - Rilevazione sistematica dei danni

1. Nei casi di eventi calamitosi di notevole vastità e intensità, il Servizio per la Pr

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TITOLO VI - FUNZIONI DELLE AUTONOMIE LOCALI E COLLABORAZIONE DELLE ALTRE STRUTTURE OPERANTI NELLA REGIONE
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Art. 24 - Funzioni delle Province

1. Le Province, i Comuni e le Comunità Montane, esercitano, in materia di protezione civile, le seguenti funzioni, nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge regionale di attuazione dello stesso.

2. Alle Province spettano i seguenti compiti e funzioni:

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Art. 25 - Funzioni dei Comuni

1. I comuni, singoli o associati, esercitano le seguenti funzioni:

a. raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi regionali di revisione e prevenzione e dei piani regionali e provinciali di emergenza;

b. attuazione, in ambito comunale,

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Art. 26 - Funzioni delle Comunità Montane

1. Le Comunità Montane esercitano le funzioni comunali associate di protezione civile, secondo le modalità e nei casi previsti dall'articolo 6 della legge regionale di attuazione

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Art. 27 - Concorso delle Aziende Sanitarie Locali

1. Le strutture del Servizio Sanitario regionale concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile della Regione - nel rispetto

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Art. 28 - Concorso degli Enti Regionali

1. Le strutture degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione concorrono alla realizzazione del

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TITOLO VII - FINANZIAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE
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Art. 29 - Fondo di solidarietà per la protezione civile

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi e delle iniziative in materia di protezione civile, secondo le disposizioni della presente legge, si provvede con gli stanziamenti iscritti al ca

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Art. 30 - Partecipazione al fondo e alle altre iniziative di protezione civile

1. Alla alimentazione ordinaria del Fondo possono contribuire le somme derivanti da eventuali partecipazioni di enti locali e di altri enti pubblici.

2. Qualora, a seguito di un evento particolarmente calamitoso, dovessero esser

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Art. 31 - Gestione Ordinaria

1. La Giunta Regionale adotta, in via ordinaria, gli atti di gestione del Fondo nel rispetto delle pr

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Art. 32 - Gestione straordinaria

1. In caso di intervento urgente, al verificarsi di calamità naturali o di incombenti situazioni di pericolo, ove non si tratti di emergenza di particolare rilevanza, il Presidente della Giunta Regionale, o Assessore delegato, in accordo o su richiesta delle amministrazioni locali interessate, con proprio decreto immediatamente eseguibile, dispone, anche in più soluzioni l'erogazione, a car

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Art. 33 - Cessioni di beni a titolo gratuito

1. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento motivato, su proposta del Comitato regionale per la

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Art. 34 - Contratti urgenti

1. Sono considerati urgenti, agli effetti delle modalità di acquisizione dei beni e servizi ai sensi dell'art. 41, pu

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Art. 35 - Apertura di credito

1. Al fine di consentire l'adozione immediata degli interventi più urgenti sulla base della diretta constatazione delle reali condizioni di disagio delle popolazioni presenti nelle aree disastrate, la Giunta Regionale, a seguito della deliberazione

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TITOLO VIII - NORME FINALI E FINANZIARIE
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23296 382538
Art. 36 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto o incompatibili con quanto stabilito

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Art. 37 - Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativamente all'esercizio finanziari

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Art. 38 - Decorrenza dell'esercizio delle funzioni della Regione e degli Enti locali

1. Le funzioni e i compiti regionali, di cui all'art. 3, comma 2, lettere c, d, e, f, g, nonché

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Art. 39 - Costituzione dell'Agenzia Molisana per la Protezione Civile

1. Al fine di assicurare, al sistema regionale di protezione civile la migliore efficacia, tempestività ed efficienza sarà costituita con successiva legge di riordino della m

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