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L. R. Marche 07/11/2018, n. 44

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 12/12/2018, n. 46

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Art. 1 - (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 2 dell’ar

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Art. 2 - (Modifica all’articolo 29 della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 5 dell’

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Art. 3 - (Disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria)

1. I piani faunistico-venatori di cui all’articolo 3 della l.r. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all’approvazione del piano faunistico regionale di cui all’articolo 4 della medesima I.r. 7/1995, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, anche n

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Art. 4 - (Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attu

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Art. 5 - (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B

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Allegato A) - Calendario venatorio regionale 2018 - 2019

N2

La stagione venatoria ha inizio il 1° settembre 2018 e termina il 10 febbraio 2019.

Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

a) tortora (Streptopelia turtur) : dal 1 settembre al 21 ottobre;

b) merlo: dal 16 settembre al 31 dicembre;

c) quaglia: dal 12 settembre al 27 dicembre;

d) alzavola, germano reale e marzaiola: dal 1 settembre al 21 gennaio 2019;

e) ghiandaia, gazza, cornacchia grigia: dal 1 settembre al 10 febbraio 2019;

f) colombaccio:

dal 1 settembre al 13 settembre;

dal 1 ottobre al 31 gennaio 2019;

dal 2 febbraio al 10 febbraio 2019;

g) lepre, coniglio selvatico, starna, fagiano, pernice rossa:

dal 16 settembre al 09 Dicembre;

è fatto divieto di caccia:

▪ alla starna ed alla coturnice sull'intero territorio dell'ATC PS2;

▪ alla starna sull'intero territorio dell'ATC AN1;

▪ alla pernice rossa sull'intero territorio dell'ATC MC1;

h) allodola: dal 1 ottobre al 31 dicembre;

i) tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, canapiglia, codone, fischione, mestolone, moriglione, pavoncella, beccaccino, porciglione, frullino, volpe, folaga, gallinella d'acqua: dal 16 settembre al 31 gennaio 2019;

j) moretta: dal 15 Ottobre al 31 Gennaio 2019;

k) combattente: dal 16 Settembre al 31 Ottobre;

l) cinghiale: mercoledì, sabato e domenica nei giorni:

- Provincia di Pesaro e Urbino dal 03 Novembre al 30 Gennaio 2019;

- Provincia di Ancona dal 03 Novembre al 30 Gennaio 2019;

- Provincia di Macerata domenica 21 ottobre e domenica 28 Ottobre e dal 03 Novembre al 27 Gennaio 2019 ad esclusione del giorno 7 novembre 2018 in cui è fatto divieto di caccia al cinghiale;

- Provincia di Fermo dal 14 Ottobre al 13 Gennaio 2019;

- Provincia di Ascoli Piceno 14 Ottobre al 13 Gennaio 2019;

m) coturnice: dal 07 ottobre al 25 novembre secondo quanto stabilito dal Piano di Gestione Nazionale per la Coturnice Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

n) beccaccia: dal 01 Ottobre al 31 Gennaio;

con eventuale sospensione del prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi;

2) presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di tre giorni;

3) presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.

Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili:

- settembre: Sabato 1 - domenica 2 - mercoledì 5 - sabato 08 - domenica 09 - Mercoledì 12 - Giovedì 13 - Domenica 16 - mercoledì 19 - sabato 22 - domenica 23 - Mercoledì 26 - sabato 29 - Domenica 30;

- dal 1 ottobre al 31 gennaio 2019: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì.

- dal 1 ottobre al 29 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica e in custodia e con l'ausilio del cane per il recupero della selvaggina abbattuta.

Il prelievo della specie lepre, fagiano, starna, pernice rossa, cinghiale e coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Nei giorni 1 - 2 - 5 - 8 - 9 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli orari di seguito indicati:

- tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle ore 5:30 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30.

Nei giorni 12 e 13 Settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli orari di seguito indicati:

- tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle ore 5:30 alle ore 12:00.

Nei giorni 1 - 2 - 5 - 8 - 9 - 12 - 13 settembre:

- L'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento, senza l'ausilio del cane, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.

- È vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo.

- L'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall'orario di caccia.

- L'occupazione dell'appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antecedenti l'apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezz'ora successiva all'orario di inizio dell'attività venatoria. (Le prescrizioni contenute negli ultimi tre paragrafi non si applicano nelle Aziende faunistico venatorie e nelle Aziende agri-turistiche venatorie).

Nei giorni 12 e 13 Settembre è consentita la caccia alla quaglia dalle ore 5:30 alle ore 12:00, anche con l'uso del cane, esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbace

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