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Sent.C. Stato 30/06/2009, n. 4235

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1. Appalti LSF - Gara - Procedimento - Disciplinare di gara - Forma col bando la lex specialis della gara - Diversità del capitolato speciale che è parte integrante del contratto 2. Appalti LSF - Gara - Offerte - Offerta economicamente più vantaggiosa - Valutazione 3. Appalti LSF - Gara - Esclusione - Per falsa dichiarazione - Legittimità
1. Nella gara d’appalto LSF, è essenziale distinguere il disciplinare di gara e il capitolato speciale, perché il primo, e solo il primo, unitamente al bando, forma la lex specialis di gara, e indica pertanto gli obblighi che i concorrenti dovevano assolvere in fase di gara e le modalità di redazione dell’offerta. Il capitolato speciale, invece, forma parte integrante del contratto e indica pertanto gli obblighi che devono assolvere le parti del contratto e, dunque, non già i concorrenti alla gara bensì il solo aggiudicatario, dopo la stipula del contratto. Sicché, il capitolato speciale non contiene prescrizioni in ordine alla formulazione delle offerte in gara, ma prescrizioni in ordine al corretto adempimento del contratto dopo la sua stipulazione. 2. Nella gara d’appalto LSF, nell’ambito della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa rientrano elementi oggettivi dell’offerta, e non elementi soggettivi afferenti ai requisiti di partecipazione del concorrente. 3. Nella gara d’appalto LSF, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 06/163, è causa di esclusione dalla gara di appalto la «falsa dichiarazione» che abbia per oggetto «requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara». Il «falso» per essere tale non è la semplice dichiarazione non rispondente al vero, ma la dichiarazione non rispondente al vero «intenzionalmente». Il concetto di falso, infatti, si desume dall’ordinamento penale, e il falso è tale solo se commesso dolosamente.

1a. (GARA-PROC.1) - Ved. C.Stato VI 14 aprile 2009 n. 2276 R. 2a. (GARA-OFF.1) - Ved. C.Stato V 21 aprile 2009 n. 2402 R.

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